Art. 31.
Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformita' o con
                        variazioni essenziali
    1.  Sono  opere  eseguite in totale difformita' dalla concessione
quelle  che  comportano  la  realizzazione  di  un organismo edilizio
integralmente     diverso     per     caratteristiche    tipologiche,
planovolumetriche   odi   utilizzazione   da   quello  oggetto  della
concessione  stessa,  ovvero  l'esecuzione  di volumi edilizi oltre i
limiti  indicati  nel  progetto  e  tali  da  costituire un organismo
edilizio  o  parte  di  esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
    2.  Il  sindaco,  accertata  l'esecuzione  di opere in assenza di
concessione,   in   totale  difformita'  dalla  medesima  ovvero  con
variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32, ingiunge la
demolizione.
    3.  Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e
al  ripristino  dello  stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione,   il  bene  e  l'area  di  sedime,  nonche'  quella
necessaria,   secondo  le  vigenti  prescrizioni  urbanistiche,  alla
realizzazione  di  opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di
diritto  gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non
puo'   comunque   essere  superiore  a  dieci  volte  la  complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
    4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire,
nel   termine   di   cui   al   precedente   comma,  previa  notifica
all'interessato,  costituisce  titolo per l'immissione nel possesso e
per  la  trascrizione  nei  registri  immobiliari,  che  deve  essere
eseguita gratuitamente.
    5.  L'opera  acquisita  deve  essere  demolita  con ordinanza del
sindaco   a   spese   dei  responsabili  dell'abuso,  salvo  che  con
deliberazione  consiliare  non  si dichiari l'esistenza di prevalenti
interessi  pubblici  e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali.
    6.  Per  le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in
base  a  leggi  statali  o  regionali, a vincolo di inedificabilita',
l'acquisizione  gratuita,  nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui   compete   la   vigilanza   sull'osservanza  del  vincolo.  Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino   dello   stato   dei  luoghi  a  spese  dei  responsabili
dell'abuso.  Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si
verifica a favore del patrimonio del comune.
    7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli
ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  riguardanti  opere o
lottizzazioni  realizzate  abusivamente e delle relative ordinanze di
sospensione  e  lo  trasmette  all'autorita'  giudiziaria competente,
l'autorita' provinciale competente e al Ministro dei lavori pubblici.
    8.  In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data
di   constatazione  della  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui
dell'art. 28  ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma
3  del  medesimo  art. 28,  l'autorita'  provinciale  competente, nei
successivi   trenta  giorni,  adotta  i  provvedimenti  eventualmente
necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita'
giudiziaria.
    9.  Le  sanzioni  previste  al  presente  articolo,  per le opere
eseguite  in  assenza  di  concessione,  in  totale difformita' o con
variazioni   essenziali,   si  applicano  anche  alle  opere  di  cui
all'art. 4,    comma    1,   lettera   a),   eseguite   in   mancanza
dell'attestazione   di  conformita',  in  totale  difformita'  o  con
variazioni essenziali rispetto ad essa.
    10.  Nel  caso  di  inizio  dei  lavori  in mancanza dei piani di
sicurezza,  come  disciplinati dall'art. 12, comma 1, e dall'art. 13,
comma 1, del decreto legislativo n. 494/1996, fatte salve le sanzioni
penali  previste  dalla  legislazione vigente, l'organo preposto alla
vigilanza  ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione   delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,   90/269/CEE,   90/270/CEE,   90/394/CEE   e   90/679/CEE
riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della salute dei
lavoratori  sul  luogo di lavoro), ordina l'immediata sospensione dei
lavori fino all'adempimento.