Art. 32.
             Determinazione delle variazioni essenziali
    1.   Ai   fini   dell'applicazione   dell'art. 31,  costituiscono
variazioni  essenziali  al  progetto  approvato le opere abusivamente
eseguite  nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti
condizioni:
      a) un  mutamento  della  destinazione  d'uso che implichi altra
destinazione  non  consentita  dallo  strumento urbanistico vigente o
adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione delle
funzioni  di  cui  all'art.  5 della legge regionale n. 39/1994, come
modificata dalla presente legge;
      b) un  aumento  del  volume  con  destinazione  residenziale in
misura superiore:
        1) al 5% da 0 a 1000 mc.;
        2) al 2% dai successivi 1001 mc;
      c) un   aumento   della   superficie   utile  calpestabile  con
destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore:
        1) al 5% da 0 a 400 mq.;
        2) al 2% dai successivi 401 mq.;
      d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a
cm  30  qualora  l'altezza  dell'edificio  sia  stata  prescritta  in
relazione a quella di altri edifici;
      e) la  riduzione  delle  distanze  minime dell'edificio fissate
nella   concessione   dalle   altre  costruzioni  e  dai  confini  di
proprieta',  in misura superiore al 10%, ovvero in misura superiore a
cm   20   dalle   strade   pubbliche   o  di  uso  pubblico,  qualora
l'allineamento  dell'edificio  sia  stato  prescritto  in relazione a
quello di altri edifici;
      f) la  violazione  delle  norme  vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.
    2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e l'altezza
costituiscono  variazioni  essenziali anche se inferiori ai limiti di
cui  alle  lett. b),  c)  e d) del comma 1 ove comportino aumento del
numero dei piani o delle unita' immobiliari.
    3.  Resta  fermo  quanto  stabilito  al  secondo  e  terzo  comma
dell'art. 8 della legge n. 47/1985.