Art. 32. Determinazione delle variazioni essenziali 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 31, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 39/1994, come modificata dalla presente legge; b) un aumento del volume con destinazione residenziale in misura superiore: 1) al 5% da 0 a 1000 mc.; 2) al 2% dai successivi 1001 mc; c) un aumento della superficie utile calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore: 1) al 5% da 0 a 400 mq.; 2) al 2% dai successivi 401 mq.; d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a cm 30 qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici; e) la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nella concessione dalle altre costruzioni e dai confini di proprieta', in misura superiore al 10%, ovvero in misura superiore a cm 20 dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'allineamento dell'edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici; f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali. 2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui alle lett. b), c) e d) del comma 1 ove comportino aumento del numero dei piani o delle unita' immobiliari. 3. Resta fermo quanto stabilito al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge n. 47/1985.