Art. 33.
Interventi  di  ristrutturazione edilizia eseguiti senza attestazione
                           di conformita'
    1.  Le  opere  di  ristrutturazione  edilizia come definite dalla
lettera d)   del   comma   2  dell'art. 4,  eseguite  in  assenza  di
attestazione  di  conformita'  o  in totale difformita' da essa, sono
demolite  ovvero  rimosse  e  gli  edifici  sono  resi  conformi alle
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistico-edilizi  entro il termine
stabilito  dall'autorita'  comunale competente con propria ordinanza,
decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a
spese dei responsabili dell'abuso.
    2.  Qualora,  sulla  base  di  motivato accertamento dell'ufficio
tecnico  comunale,  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi non sia
possibile,   l'autorita'  comunale  competente  irroga  una  sanzione
pecuniaria  pari  al  doppio  dell'aumento  di  valore dell'immobile,
conseguente   alla   realizzazione   delle  opere,  determinato,  con
riferimento  alla  data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri
previsti  dalla  legge  27 luglio  1978,  n.  392  (Disciplina  delle
locazioni  di  immobili  urbani), con la esclusione, per i comuni non
tenuti  all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo
all'ubicazione   e  con  l'equiparazione  alla  categoria  A/1  delle
categorie  non  comprese  nell'art. 16  della medesima legge. Per gli
edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione e'
pari   al   doppio  dell'aumento  del  valore  venale  dell'immobile,
determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.
    3.  Qualora  le  opere siano state eseguite su immobili, compresi
nelle   zone   indicate  nella  lettera  A  dell'art. 2  del  decreto
ministeriale  2 aprile 1968, n. 1444, l'autorita' comunale competente
richiede  alla  provincia  apposito  parere  circa la restituzione in
pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2
del  presente  articolo.  Qualora  il  parere  non  venga  reso entro
centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente.
    4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi  della  legge n. 1497/1939, modificando l'esteriore aspetto dei
luoghi,  l'autorita'  comunale competente, salva l'applicazione delle
altre  misure  e  sanzioni  previste  da  norme  vigenti,  ordina  la
restituzione  in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso,
indicando  criteri  e  modalita'  diretti a ricostituire l'originario
organismo  edilizio,  ed  irroga  una sanzione pecuniaria da lire due
milioni a lire venti milioni.
    5.  In  caso  di  inerzia, si applicano le disposizioni di cui al
comma ottavo dell'art. 31.
    6. Fatti salvi i casi di gratuita' di cui all'art. 23 e quelli in
cui non si provvede alla restituzione in pristino, e' comunque dovuto
il contributo di cui al titolo III.