Art. 33. Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza attestazione di conformita' 1. Le opere di ristrutturazione edilizia come definite dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 4, eseguite in assenza di attestazione di conformita' o in totale difformita' da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dall'autorita' comunale competente con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. 2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l'autorita' comunale competente irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'art. 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione e' pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale. 3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l'autorita' comunale competente richiede alla provincia apposito parere circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente. 4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi della legge n. 1497/1939, modificando l'esteriore aspetto dei luoghi, l'autorita' comunale competente, salva l'applicazione delle altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalita' diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. 5. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 31. 6. Fatti salvi i casi di gratuita' di cui all'art. 23 e quelli in cui non si provvede alla restituzione in pristino, e' comunque dovuto il contributo di cui al titolo III.