Art. 35. Annullamento della concessione o dell'autorizzazione 1. In caso di annullamento della concessione o dell'autorizzazione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, l'autorita' comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente, alla realizzazione delle opere stesse, valutato dall'ufficio tecnico erariale e comunque in misura non inferiore a lire un milione. La valutazione dell'ufficio tecnico e' notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione o dell'autorizzazione. 3. Non e' dovuta la restituzione dei contributi gia' versati al comune.