Art. 35.
        Annullamento della concessione o dell'autorizzazione
    1.    In    caso    di    annullamento    della   concessione   o
dell'autorizzazione,  qualora non sia possibile la rimozione dei vizi
delle   procedure  amministrative  o  la  restituzione  in  pristino,
l'autorita'  comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari
all'aumento   del   valore  venale  dell'immobile  conseguente,  alla
realizzazione  delle  opere  stesse,  valutato  dall'ufficio  tecnico
erariale  e  comunque  in  misura non inferiore a lire un milione. La
valutazione  dell'ufficio tecnico e' notificata alla parte dal comune
e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
    2.  L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti della concessione o dell'autorizzazione.
    3.  Non  e' dovuta la restituzione dei contributi gia' versati al
comune.