Art. 36.
      Opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione.
    1.  Le  opere  eseguite in parziale difformita' dalla concessione
sono  demolite  a  cura  e spese dei responsabili dell'abuso entro il
termine  congruo,  e  comunque  non  oltre centoventi giorni, fissato
dalla  relativa  ordinanza  dell'autorita'  comunale competente. Dopo
tale  termine  sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi
responsabili dell'abuso.
    2.  Quando  la  demolizione  non  puo' avvenire senza pregiudizio
della  parte eseguita in conformita', l'autorita' comunale competente
applica  una  sanzione  pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere.
    3.  Le  sanzioni  previste  al  presente  articolo,  per le opere
eseguite in parziale difformita' dalla concessione si applicano anche
alle  opere  di  cui  all'art. 4,  comma  1,  lettera a), eseguite in
parziale difformita' dall'attestazione di conformita'.