Art. 36. Opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione. 1. Le opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza dell'autorita' comunale competente. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita', l'autorita' comunale competente applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere. 3. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione si applicano anche alle opere di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), eseguite in parziale difformita' dall'attestazione di conformita'.