Art. 37. Accertamento di conformita' 1. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 31, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformita' o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza dell'autorita' comunale competente di cui all'art. 31, comma 5, nonche', nei casi di parziale difformita', nel termine di cui all'art. 36, comma 1, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di attestazione di conformita' e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso puo' ottenere la concessione o l'autorizzazione puo' ottonere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o di attestazione di confermita' e' conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 33 della legge regionale n. 5/1995. 3. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. 4. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria comporta il pagamento del contributo in misura doppia ovvero, nei soli casi di gratuita', di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni. 5. Per i casi di parziale difformita' il contributo di cui al comma 4 e' calcolato con riferimento alla parte di opera difforme ovvero nei soli casi di gratuita', nella misura da lire un milione a lire quattro milioni.