Art. 37.
                     Accertamento di conformita'
    1.  Fino  alla  scadenza del termine di cui all'art. 31, comma 3,
per  i  casi  di opere eseguite in assenza di concessione o in totale
difformita'  o  con  variazioni  essenziali,  o dei termini stabiliti
nell'ordinanza dell'autorita' comunale competente di cui all'art. 31,
comma  5,  nonche',  nei casi di parziale difformita', nel termine di
cui  all'art. 36,  comma  1,  ovvero  nel  caso  di opere eseguite in
assenza   di   attestazione  di  conformita'  e  comunque  fino  alla
irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso
puo'  ottenere  la  concessione  o  l'autorizzazione puo' ottonere la
concessione  o  l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita
in  assenza  della  concessione  o  di attestazione di confermita' e'
conforme  agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti
sia  al  momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della
presentazione della domanda.
    2.  Alle  istanze  di  cui  al  comma 1 si applicano le misure di
salvaguardia di cui all'art. 33 della legge regionale n. 5/1995.
    3.   Sulla  richiesta  di  concessione  o  di  autorizzazione  in
sanatoria  il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i
quali la richiesta si intende respinta.
    4.   Il  rilascio  della  concessione  o  dell'autorizzazione  in
sanatoria  comporta  il  pagamento  del  contributo  in misura doppia
ovvero,  nei soli casi di gratuita', di una somma da lire due milioni
a lire dieci milioni.
    5.  Per  i  casi  di parziale difformita' il contributo di cui al
comma  4  e'  calcolato  con riferimento alla parte di opera difforme
ovvero  nei soli casi di gratuita', nella misura da lire un milione a
lire quattro milioni.