Art. 38. Opere eseguite su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici 1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformita' dalla medesima, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. 2. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.