Art. 38.
Opere eseguite su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici
    1.  Qualora  sia  accertata  l'esecuzione  di  opere  da parte di
soggetti  diversi  da quelli aventi titolo su suoli del demanio o del
patrimonio  dello Stato o di enti pubblici, in assenza di concessione
ad edificare, ovvero in totale o parziale difformita' dalla medesima,
il  sindaco  ordina,  dandone comunicazione all'ente proprietario del
suolo,  previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la
demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
    2.  La  demolizione  e' eseguita a cura del comune ed a spese dei
responsabili dell'abuso.