Art. 39.
                      Varianti in corso d'opera
    1. Non  si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di
varianti, purche' esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti  edilizi  vigenti e non in contrasto con quelli adottati,
non comportino modifiche della sagoma ne' delle superfici utili e non
modifichino  la  destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole
unita'  immobiliari, nonche' il numero di queste ultime, e sempre che
non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/1939
e n. 1497/1939 e successive modificazioni e integrazioni.
    2  Le  varianti  non  devono  comunque  riguardare  interventi di
restauro come definiti dall'art. 31 della legge n. 457/1978.