Art. 39. Varianti in corso d'opera 1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purche' esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma ne' delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unita' immobiliari, nonche' il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 e successive modificazioni e integrazioni. 2 Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro come definiti dall'art. 31 della legge n. 457/1978.