Art. 4.
    Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformita'
    1.  Sono sottoposti ad attestazione di conformita' con le vigenti
norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali,
delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali:
      a) gli  interventi di cui al comma 1 dell'art. 3, qualora siano
specificamente   disciplinati  dai  regolamenti  urbanistici  di  cui
all'art. 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il
governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui
all'art. 29  della  stessa  legge  regionale,  dai  piani  attuativi,
laddove    tali    strumenti    contengano    precise    disposizioni
planivolumetriche,   tipologiche,   formali  e  costruttive,  la  cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;
      b) le  opere di reinterro e di scavo non connesse all'attivita'
edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la
coltivazione di cave e torbiere;
      c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;
      d) le  opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto
o interrati;
      e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed
aree  anche  in  assenza  di  opere edilizie, nei casi previsti dalla
legge regionale 23 maggio 1994, n. 39;
      f) le  demolizioni  di  edifici  o di manufatti non preordinate
alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
      g) le  occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci
o  materiali,  che non comportino trasformazione permanente del suolo
stesso.
    2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformita' i seguenti
interventi sul patrimonio edilizio esistente:
      a) interventi   di  manutenzione  ordinaria  recanti  mutamento
dell'esteriore aspetto degli immobili;
      b) interventi  di  manutenzione straordinaria, ossia le opere e
le  modifiche  necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti anche
strutturali  degli  edifici,  nonche'  per  realizzare ed integrare i
servizi  igienico-sanitari  e  tecnologici, sempre che non alterino i
volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari;  detti
interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
      c) interventi  di restauro e di risanamento conservativo, ossia
quelli  rivolti  a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la
funzionalita'  mediante  un  insieme  sistematico  di  opere che, nel
rispetto   degli   elementi   tipologici,   formali   e   strutturali
dell'organismo  stesso,  ne  consentano  destinazioni  d'uso con essa
compatibili;  tali  interventi  comprendono il rinnovo degli elementi
costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento degli elementi accessori e
degli  impianti  richiesti  dalle  esigenze  dell'uso, l'eliminazione
degli  elementi  estranei  all'organismo  edilizio;  tali  interventi
comprendono  altresi' gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo
gli elementi tipologici formali e strutturali all'organismo edilizio,
volti  a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorche'
recenti;
      d) interventi   di   ristrutturazione  edilizia,  ossia  quegli
rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi  mediante un insieme
sistematico  di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto  o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono
il  ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi costitutivi
dell'edificio,  la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresi':
        1)  le  demolizioni  con  fedele ricostruzione degli edifici,
intendendo  per  fedele  ricostruzione quella realizzata con identici
materiali  e  con  lo  stesso  ingombro planivolumetrico, fatte salve
esclusivamente  le  innovazioni  necessarie  per  l'adeguamento  alla
normativa antisismica;
        2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione
in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
        3)   le   addizioni,   anche   in   deroga   agli  indici  di
fabbricabilita' per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e
le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove cio'
non  sia  escluso  dagli  strumenti  urbanistici, al fine di renderlo
abitabile senza che si costituiscano nuove unita' immobiliari;
      e) interventi   necessari   al   superamento   delle   barriere
architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei
disabili,  anche  in  aggiunta  ai  volumi esistenti e in deroga agli
indici d fabbricabilita'.
    3.  La  sussistenza  della  specifica  disciplina degli strumenti
urbanistici  di  cui  al  comma  1, lettera a), deve risultare da una
esplicita  attestazione del consiglio comunale da rendersi in sede di
approvazione  dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli
vigenti,  previo  parere  della  commissione  edilizia  se istituita,
ovvero dell'ufficio competente in materia.
    4.  Le  opere  e  gli  interventi  di  cui  ai  commi  1 e 2 sono
subordinati  alla  denuncia  di  inizio  dell'attivita', salvo quanto
previsto al comma 5.
    5.  Le  opere  e  gli interventi di cui al presente articolo sono
subordinati  alla  autorizzazione  edilizia rilasciata dal comune ove
sussista anche una sola delle seguenti condizioni:
      a) gli  immobili  interessati  siano  assoggettati  a vincolo a
sensi  della  legge  1o giugno  1939,  n.  1089  (Tutela  delle  case
d'interesse artistico e storico);
      b) per   l'esecuzione  delle  opere  sia  prescritto  anche  il
rilascio  dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali);
      c) gli  immobili interessati siano assoggettati alla disciplina
di  cui  alla  legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree
protette);
      d) gli  immobili  interessati siano assoggettati a disposizioni
immediatamente  operative dei piani aventi la valenza di cui all'art.
1-bis  del  decreto  legge  27  giugno  1985, n. 312, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 o alle prescrizioni
o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al titolo II
capo  II  della  legge  18  maggio  1989, n. 183 (Norme per l'assetto
funzionale e organizzativo della difesa del suolo);
      e) gli  immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui
al  decreto  ministeriale  2 aprile  1968,  n.  1444 e le opere e gli
interventi  comportino  modifiche  della  sagoma  e  dei  prospetti o
modifichino la destinazione d'uso;
      f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente
previsto,   in  attuazione  della  presente  legge,  dagli  strumenti
urbanistici comunali, ancorche' soltanto adottati, con riferimento ad
immobili  che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere
a),  b),  c)  ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per
particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od
estetico.