Art. 4. Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformita' 1. Sono sottoposti ad attestazione di conformita' con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali: a) gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3, qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all'art. 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'art. 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3; b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attivita' edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta; d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o interrati; e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39; f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione; g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso. 2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformita' i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente: a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili; b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresi' gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali all'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorche' recenti; d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresi': 1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza; 3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilita' per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove cio' non sia escluso dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unita' immobiliari; e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici d fabbricabilita'. 3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una esplicita attestazione del consiglio comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della commissione edilizia se istituita, ovvero dell'ufficio competente in materia. 4. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attivita', salvo quanto previsto al comma 5. 5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal comune ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni: a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo a sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle case d'interesse artistico e storico); b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali); c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette); d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al titolo II capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo); e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e le opere e gli interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o modifichino la destinazione d'uso; f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente previsto, in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorche' soltanto adottati, con riferimento ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico.