Art. 41.
                   Unificazione delle definizioni
    1.  La  Regione, con apposite istruzioni tecniche di cui all'art.
13 della legge regionale n. 5/1995, determina i criteri per definire,
con  i  regolamenti  edilizi,  i  parametri urbanistici ed edilizi da
applicarsi negli strumenti urbanistici.
    2.  I  comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi
alle  istruzioni  tecniche  entro  sei mesi dalla pubblicazione delle
stesse  nel  Bollettino  ufficiale della Regione. Decorso inutilmente
tale  termine,  le  definizioni  contenute  nelle istruzioni tecniche
sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi.
    3.  Le  definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del
comma  2,  o  quelle  contenute  nelle istruzioni tecniche in caso di
mancato    adeguamento,   sostituiscono   le   difformi   definizioni
eventualmente  contenute  nelle  norme  tecniche  di attuazione degli
strumenti urbanistici comunali.