Art. 41. Unificazione delle definizioni 1. La Regione, con apposite istruzioni tecniche di cui all'art. 13 della legge regionale n. 5/1995, determina i criteri per definire, con i regolamenti edilizi, i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi negli strumenti urbanistici. 2. I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche entro sei mesi dalla pubblicazione delle stesse nel Bollettino ufficiale della Regione. Decorso inutilmente tale termine, le definizioni contenute nelle istruzioni tecniche sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi. 3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 2, o quelle contenute nelle istruzioni tecniche in caso di mancato adeguamento, sostituiscono le difformi definizioni eventualmente contenute nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.