Art. 42.
      Legge regionale n. 39/1994: modifiche e norma di raccordo
    1.  Il  cambio  di destinazione d'uso e le relative sanzioni sono
disciplinati   dalla   legge   regionale   23 maggio   1994,   n.  39
(Disposizioni  regionali  per  l'attuazione  della  legge 28 febbraio
1985,  n.  47  in  materia di variazioni essenziali e di mutamento di
destinazione  d'uso  degli  immobili)  come  modificata  dal presente
articolo.
    2. La rubrica della legge regionale n. 39/1994 e' cosi sostituita
"Disposizioni  regionali  per  l'attuazione  della  legge 28 febbraio
1985,  n.  47  in  materia  di  mutamento di destinazione d'uso degli
immobili".
    3.  Il  comma  1 dell'art. 1, della legge regionale n. 39/1994 e'
cosi sostituito:
    "1.  La  presente  legge  definisce i criteri, le modalita' e gli
strumenti  attraverso  i  quali  il comune individua quali mutamenti,
connessi  e non connessi a trasformazioni fisiche, delle destinazioni
d'uso  degli  immobili  o  di  parti  di  essi siano subordinati alla
denuncia d'inizio di attivita' o ad autorizzazione del comune stesso,
giuste le disposizioni dell'articolo 25, quarto comma, della legge 28
febbraio  1985,  n.  47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
edilizie e successive modifiche".
    4. L'art. 2 della legge regionale n. 39/1994 e' abrogato.
    5.  Il  comma  2  dell'art. 3 della legge regionale n. 39/1994 e'
cosi' sostituito:
    "2.  Con  tale disciplina i comuni individuano aree determinate e
specifiche   fattispecie  nelle  quali  chiunque  intenda  mutare  le
destinazioni   d'uso  degli  immobili,  anche  in  assenza  di  opere
edilizie,  e'  tenuto  a chiedere la preventiva autorizzazione o alla
denuncia   di  inizio  dell'attivita',  ai  sensi  dell'art. 8  della
presente  legge  come  modificata  dalla  legge  regionale n. 52/1999
(Norme  sulle  concessioni,  le  autorizzazioni e le denunce d'inizio
delle  attivita'  edilizie  -  disciplina  dei  controlli  nelle zone
soggette   al   rischio   sismico  -  disciplina  del  contributo  di
concessione     -     sanzioni     e     vigilanza     sull'attivita'
urbanistico-edilizia  - modifiche e integrazioni alla legge regionale
23 maggio  1994,  n.  39  e modifica della legge regionale 17 ottobre
1983, n. 69)".
    6. L'art. 8 della legge regionale n. 39/1994 e' cosi' sostituito:
    "Art. 8 (Procedimenti per il cambio di destinazione d'uso).
    1.  Il  cambio  di  destinazione d'uso degli immobili, edifici ed
aree,  nei  casi  previsti  dall'art. 4, e' soggetto alla denuncia di
inizio di attivita' di cui all'art. 9 della legge regionale n. 52 del
1999,  Quando  gli immobili interessati rientrano fra quelli elencati
nell'art. 4,  quinto  comma,  della legge summenzionata, il cambio di
destinazione  e'  assoggettato  all'autorizzazione  di cui all'art. 8
della stessa legge.
    2.   La  denuncia  di  inizio  di  attivita'  o  l'autorizzazione
comportano  la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri
di  urbanizzazione,  determinato  dal comune sulla base delle tabelle
allegate   alla  legge  regionale  indicata  nel  primo  comma  e  in
conformita'  a  quanto disposto dall'art. 26 commi 7 e 8 della stessa
legge".
    7.  Nell'articolo  9,  primo  comma,  della  legge  regionale  n.
39/1994,  dopo la parola "senza" e prima della parola autorizzazione,
e'   inserita   la  seguente  espressione:  "la  denuncia  di  inizio
dell'attivita' o".