Art. 42. Legge regionale n. 39/1994: modifiche e norma di raccordo 1. Il cambio di destinazione d'uso e le relative sanzioni sono disciplinati dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni regionali per l'attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli immobili) come modificata dal presente articolo. 2. La rubrica della legge regionale n. 39/1994 e' cosi sostituita "Disposizioni regionali per l'attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili". 3. Il comma 1 dell'art. 1, della legge regionale n. 39/1994 e' cosi sostituito: "1. La presente legge definisce i criteri, le modalita' e gli strumenti attraverso i quali il comune individua quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, delle destinazioni d'uso degli immobili o di parti di essi siano subordinati alla denuncia d'inizio di attivita' o ad autorizzazione del comune stesso, giuste le disposizioni dell'articolo 25, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie e successive modifiche". 4. L'art. 2 della legge regionale n. 39/1994 e' abrogato. 5. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/1994 e' cosi' sostituito: "2. Con tale disciplina i comuni individuano aree determinate e specifiche fattispecie nelle quali chiunque intenda mutare le destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, e' tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione o alla denuncia di inizio dell'attivita', ai sensi dell'art. 8 della presente legge come modificata dalla legge regionale n. 52/1999 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attivita' edilizie - disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - disciplina del contributo di concessione - sanzioni e vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia - modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69)". 6. L'art. 8 della legge regionale n. 39/1994 e' cosi' sostituito: "Art. 8 (Procedimenti per il cambio di destinazione d'uso). 1. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree, nei casi previsti dall'art. 4, e' soggetto alla denuncia di inizio di attivita' di cui all'art. 9 della legge regionale n. 52 del 1999, Quando gli immobili interessati rientrano fra quelli elencati nell'art. 4, quinto comma, della legge summenzionata, il cambio di destinazione e' assoggettato all'autorizzazione di cui all'art. 8 della stessa legge. 2. La denuncia di inizio di attivita' o l'autorizzazione comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, determinato dal comune sulla base delle tabelle allegate alla legge regionale indicata nel primo comma e in conformita' a quanto disposto dall'art. 26 commi 7 e 8 della stessa legge". 7. Nell'articolo 9, primo comma, della legge regionale n. 39/1994, dopo la parola "senza" e prima della parola autorizzazione, e' inserita la seguente espressione: "la denuncia di inizio dell'attivita' o".