Art. 43. Sostituzione del n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 1. Il n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833) e' cosi' sostituito: "4 - le competenze di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche attraverso la predisposizione di mappe territoriali di rischio e la formulazione di pareri obbligatori sui piani regolatori generali e altri strumenti urbanistici, anche ai fini della verifica di cui alla lettera f) del citato art, 20;"