Art. 43.
Sostituzione  del  n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale
                       17 ottobre 1983, n. 69
    1.  Il  n.  4  del  comma  3  dell'art. 7  della  legge regionale
17 ottobre  1983,  n. 69 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni
in  materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, farmaceutica e
di  vigilanza  sulle  farmacie  ai sensi dell'art. 32, secondo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833) e' cosi' sostituito:
    "4  -  le  competenze  di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre
1978,   n.   833,   anche  attraverso  la  predisposizione  di  mappe
territoriali  di  rischio e la formulazione di pareri obbligatori sui
piani  regolatori  generali  e  altri strumenti urbanistici, anche ai
fini della verifica di cui alla lettera f) del citato art, 20;"