Art. 46. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 14 ottobre 1999 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 22 settembre 1999 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo l'8 ottobre 1999.