Art. 46.
                          Entrata in vigore
    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il sessantesimo giorno
successivo  alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Toscana.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 14 ottobre 1999
                              MARCUCCI
         (incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)
    La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il
22 settembre 1999 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo l'8
ottobre 1999.