Art. 6.
                       Ambito di applicazione
    1.  Ai  fini  della  concessione  edilizia o dell'attestazione di
conformita',  il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e
di  intervento,  la  documentazione  e  gli  elaborati progettuali da
produrre in materia urbanistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza
del lavoro nei cantieri previsti dalla legislazione vigente.
    2.  Non  puo'  essere  prescritta  all'interessato  la preventiva
acquisizione  di  autorizzazioni,  documentazioni e certificazioni di
competenza del comune stesso.
    3.  La  completezza  formale  della  domanda  di concessione o di
autorizzazione  ovvero  della  denuncia  di  inizio dell'attivita' e'
verificata   dal  responsabile  del  procedimento  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni dalla presentazione; qualora la domanda
o  la denuncia risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al
primo   comma,  entro  lo  stesso  termine  ne  viene  data  motivata
comunicazione    all'interessato,   invitandolo   a   presentare   le
integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformita'.
    4.  L'acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso
comunque  denominati essenziali per la valutazione del progetto, e' a
carico  del  comune  nei  termini  temporali  del  procedimento anche
mediante la convocazione di apposita conferenza dei servizi.
    5.  Sono  fatte  salve  le  procedure  indicate  dal  decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  ottobre  1998, n. 447 (Regolamento
recante  norme  di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per   la  realizzazione,  l'ampliamento,  la  ristrutturazione  e  la
riconversione  di  impianti  produttivi,  per  l'esecuzione  di opere
interne  ai  fabbricati,  nonche'  per  la  determinazione delle aree
destinate  agli  insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma
8,  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59)  per le opere dallo stesso
disciplinate.