Art. 7. Procedure per il rilascio della concessione 1. La concessione edilizia e' data al proprietario o a chi ne abbia titolo. 2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia e' comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento. 3. L'esame delle domande risultate formalmente complete a norma dell'art. 6 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi. 4. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, o della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6, comma 3, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri necessari, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione di conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorita' all'emanazione del provvedimento conclusivo. 5. Qualora i pareri necessari non siano stati resi entro il termine di cui al comma 4, si prescinde da essi. 6. Il provvedimento definitivo e' rilasciato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. 7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato puo', con atto trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorita' competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato puo' inoltrare istanza al difensore civico comunale, ove costituito, ovvero al difensore civico regionale, il quale nomina, entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che nel termine di sessanta giorni adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. 9. Gli oneri finanziari relativi all'attivita' del commissario di cui al presente articolo sono a carico del comune. 10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le medesime disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 39 sussiste esclusivamente l'obbligo del progetto dell'opera cosi' come effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 11. 11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia e' sospesa fino alla trasmissione all'AUSL competente della notifica preliminare, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo. La notifica, oltre a contenere quanto disposto dall'Allegato III al decreto legislativo n. 494/1996, da' atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativo.