Art. 7.
             Procedure per il rilascio della concessione
    1.  La  concessione  edilizia  e' data al proprietario o a chi ne
abbia titolo.
    2.  Al  momento  della presentazione della domanda di concessione
edilizia  e'  comunicato  al  richiedente  o  ad  un suo delegato, il
nominativo del responsabile del procedimento.
    3.  L'esame  delle domande risultate formalmente complete a norma
dell'art. 6  si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve
quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle
opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.
    4.  Entro  i  sessanta giorni successivi alla presentazione della
domanda,  o  della  documentazione  integrativa ai sensi dell'art. 6,
comma   3,  il  responsabile  del  procedimento  cura  l'istruttoria,
acquisisce  i  pareri  necessari,  redige  una  dettagliata relazione
contenente   la   qualificazione   tecnico-giuridica  dell'intervento
richiesto  e  la propria valutazione di conformita' del progetto alle
prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie e di conseguenza formula una
motivata  proposta  all'autorita'  all'emanazione  del  provvedimento
conclusivo.
    5.  Qualora  i  pareri  necessari  non  siano stati resi entro il
termine di cui al comma 4, si prescinde da essi.
    6.  Il  provvedimento  definitivo  e' rilasciato entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
    7.   Decorso   inutilmente   il   termine  per  l'emanazione  del
provvedimento  conclusivo,  l'interessato puo', con atto trasmesso in
plico    raccomandato   con   avviso   di   ricevimento,   richiedere
all'autorita'  competente  di  adempiere  entro  quindici  giorni dal
ricevimento della richiesta.
    8.  Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui il comma 7,
l'interessato  puo'  inoltrare  istanza al difensore civico comunale,
ove  costituito,  ovvero  al  difensore  civico  regionale,  il quale
nomina,  entro  i  quindici giorni successivi, un commissario ad acta
che  nel  termine di sessanta giorni adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia.
    9. Gli oneri finanziari relativi all'attivita' del commissario di
cui al presente articolo sono a carico del comune.
    10.  Alle  varianti  alle  concessioni  edilizie  si applicano le
medesime disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per
le   varianti   in   corso   d'opera   di  cui  all'art. 39  sussiste
esclusivamente   l'obbligo   del   progetto   dell'opera  cosi'  come
effettivamente  realizzata  contestualmente  agli  adempimenti di cui
all'art. 11.
    11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto
legislativo  14  agosto  1996,  n.  494  (Attuazione  della Direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
nei  cantieri  temporanei  o  mobili),  l'efficacia della concessione
edilizia  e' sospesa fino alla trasmissione all'AUSL competente della
notifica  preliminare,  ai  sensi  dell'art. 11  dello stesso decreto
legislativo.   La   notifica,   oltre  a  contenere  quanto  disposto
dall'Allegato  III  al  decreto  legislativo  n.  494/1996,  da' atto
dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e,
nei  casi  previsti,  del piano generale di sicurezza, ai sensi degli
articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativo.