Art. 9.
         Procedura per la denuncia di inizio dell'attivita'
    1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il
proprietario,  o  chi  ne  abbia  titolo, deve presentare la denuncia
dell'inizio dell'attivita', accompagnata da una dettagliata relazione
a   firma  di  un  progettista  abilitato,  nonche'  dagli  elaborati
progettuali,  che  asseveri  la conformita' delle opere da realizzare
agli  strumenti  urbanistici  adottati  o approvati ed ai regolamenti
edilizi  vigenti,  nonche'  il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle  igienico-sanitarie.  In  caso  di  richiesta  di integrazioni
documentali  ai  sensi  dell'art. 6,  comma  3,  il termine di cui al
presente  comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di
presentazione, della documentazione integrativa.
    2.  Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto
legislativo  n.  494/1996,  nella  denuncia  e' contenuto l'impegno a
comunicare  al comune l'avvenuta trasmissione all'AUSL della notifica
preliminare  di  cui  all'art. 11  dello  stesso decreto legislativo,
attestante   anche   la   redazione  del  piano  di  sicurezza  e  di
coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza,
ai  sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 494/1996.
L'inosservanza di detti obblighi impedisce l'inizio dei lavori.
    3. Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia e' integrata
a cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate
al  progetto depositato; all'integrazione della denuncia si applicano
le  medesime  disposizioni  previste  per  la stessa denuncia. Per le
varianti in corso d'opera di cui all'art. 39, sussiste esclusivamente
l'obbligo di cui all'art. 7, comma 10.
    4. La denuncia di inizio dell'attivita' consente l'esecuzione dei
relativi lavori entro il termine massimo di tre anni.
    5.  Ai  fini  della  dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e
delle  integrazioni  di  cui  al  comma  2,  il progettista assume la
qualita'  di  persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai
sensi  degli articoli 359 e 481 del codice penale. Il comune, qualora
entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una
o piu' delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine
motivato  di  non  attuare le trasformazioni previste, e, nei casi di
false  attestazioni  dei  professionisti abilitati, ne da contestuale
notizia  all'autorita'  giudiziaria  ed  al  consiglio dell'ordine di
appartenenza.
    6.  L'esecuzione  delle  opere  subordinate  a denuncia di inizio
dell'attivita'  e'  sottoposta,  ove  non disposto diversamente dalla
presente  legge,  alla  disciplina  definita  dalle norme nazionali e
regionali  vigenti  per  le corrispondenti opere eseguite su rilascio
della concessione o della autorizzazione edilizia.