Art. 9. Procedura per la denuncia di inizio dell'attivita' 1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell'inizio dell'attivita', accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonche' dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell'art. 6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione, della documentazione integrativa. 2. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, nella denuncia e' contenuto l'impegno a comunicare al comune l'avvenuta trasmissione all'AUSL della notifica preliminare di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, attestante anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 494/1996. L'inosservanza di detti obblighi impedisce l'inizio dei lavori. 3. Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia e' integrata a cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato; all'integrazione della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la stessa denuncia. Per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 39, sussiste esclusivamente l'obbligo di cui all'art. 7, comma 10. 4. La denuncia di inizio dell'attivita' consente l'esecuzione dei relativi lavori entro il termine massimo di tre anni. 5. Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e delle integrazioni di cui al comma 2, il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Il comune, qualora entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non attuare le trasformazioni previste, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne da contestuale notizia all'autorita' giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. 6. L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizio dell'attivita' e' sottoposta, ove non disposto diversamente dalla presente legge, alla disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia.