Art. 11 Il collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal consiglio regionale, che ne individua anche il presidente, previa designazione di due membri da parte, rispettivamente, dell'Unione province d'Itala (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM). 2. Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore. 3. Il collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della legittimita' contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico del FEOGA sezione garanzia. 4. Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi dal direttore, entro cinque giorni dall'adozione, al collegio dei revisori che esprime le osservazoni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facolta' di acquisire d'ufficio tutta la documentazione. 5. Le osservazioni del collegio dei revisori sono immediatamente comunicate al direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l'atto motivando le proprie valutazioni e conunicandole al collegio. 6. Il collegio puo' verificare, nei tre mesi successivi, la legittimita' dei pagamenti sugli aiuti comunitari a carico del FEOGA sezione garanzia, richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al direttore. 7. Il collegio dei revisori relaziona alla giunta regionale sulla conformita' del bilancio di esercizio alle norme di legge. 8. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia. 9. Al presidente del collegio dei revisori spetta una indennita' annua pari al quindici per cento del compenso spettante al direttore. 10. Ai membri del collegio dei revisori spetta una indennita' annua pari al dieci per cento del compenso spettante al direttore. 11. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia e' dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.