Art. 11
                      Il collegio dei revisori
    1.  Il  collegio  dei  revisori  e'  composto  da  cinque  membri
effettivi   e  due  supplenti  iscritti  nel  registro  dei  revisori
contabili,   nominati   con  voto  limitato,  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, dal consiglio regionale,
che  ne  individua  anche  il  presidente, previa designazione di due
membri  da parte, rispettivamente, dell'Unione province d'Itala (UPI)
e dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM).
    2.  Il  collegio  resta  in  carica  per  lo  stesso  periodo del
direttore.
    3.  Il  collegio  dei  revisori  esamina,  sotto il profilo della
legittimita'  contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un
onere  a  carico  del  bilancio e non sono direttamente riferiti alla
corresponsione di aiuti a carico del FEOGA sezione garanzia.
    4.  Gli  atti  di  cui  al  comma  precedente  sono trasmessi dal
direttore,   entro  cinque  giorni  dall'adozione,  al  collegio  dei
revisori  che esprime le osservazoni su ognuno di essi entro quindici
giorni dal ricevimento ed ha facolta' di acquisire d'ufficio tutta la
documentazione.
    5.  Le osservazioni del collegio dei revisori sono immediatamente
comunicate  al  direttore  che,  se  ritiene di adeguarsi ai rilievi,
adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al
collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l'atto motivando
le proprie valutazioni e conunicandole al collegio.
    6.  Il  collegio  puo'  verificare,  nei  tre mesi successivi, la
legittimita'  dei pagamenti sugli aiuti comunitari a carico del FEOGA
sezione   garanzia,   richiedendo   la  necessaria  documentazione  e
formulando le osservazioni in merito al direttore.
    7. Il collegio dei revisori relaziona alla giunta regionale sulla
conformita' del bilancio di esercizio alle norme di legge.
    8.  Il  collegio dei revisori presenta semestralmente alla giunta
regionale  una  relazione sull'andamento della gestione finanziaria e
amministrativa dell'Agenzia.
    9.  Al presidente del collegio dei revisori spetta una indennita'
annua pari al quindici per cento del compenso spettante al direttore.
    10.  Ai  membri  del  collegio dei revisori spetta una indennita'
annua pari al dieci per cento del compenso spettante al direttore.
    11. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti
in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia e' dovuto il rimborso spese
nella misura prevista per i dirigenti regionali.