Art. 12
                          Comitato tecnico
    1. E' istituito presso l'Agenzia il comitato tecnico.
    2.  Il  comitato  e'  composto  da  un  rappresentante  per  ogni
provincia   e   comunita'  montana  titolare  di  funzioni  e  da  un
rappresentante  della  Regione.  Il direttore partecipa alle riunioni
del comitato senza diritto di voto.
    3.  Il  direttore,  entro  trenta  giorni  dalla  propria nomina,
richiede  le desigrazioni alle amministrazioni interessate e provvede
alla  costituzione  del comitato in presenza di almeno la meta' delle
designazioni.
    4.  Il  direttore  trasmette  al  comitato,  ogni  tre  mesi, una
relazione sull'andamento delle attivita'.
    5.  Il  comitato  valuta l'andamento della gestione e lo stato di
attuazione   del   programma   e  propone  al  direttore  il  miglior
raggiungimento degli obiettivi.
    6.  Il comitato esprime parere obbligatorio sul programma annuale
di  attivita'  e  sul  bilancio  dell'Agenzia.  Copia  del  parere e'
trasmessa alla giunta regionale unitamente agli atti relativi.
    7.  La  presidenza  del  comitato  e'  assegnata ogni sei mesi, a
rotazione,  ad  un  rappresentante  della provincia e della comunita'
montana.
    8.   Le  organizzazioni  professionali  di  categoria  a  livello
regionale e le centrali del movimento cooperativo a livello regionale
partecipano, con un rappresentante ciascuna, alle sedute del comitato
senza diritto di voto.
    9. I membri del comitato non percepiscono alcuna indennita'.
    10.  Le modalita' di funzionamento del comitato sono definite nel
regolamento di amministrazione e contabilita'.