Art. 12 Comitato tecnico 1. E' istituito presso l'Agenzia il comitato tecnico. 2. Il comitato e' composto da un rappresentante per ogni provincia e comunita' montana titolare di funzioni e da un rappresentante della Regione. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto. 3. Il direttore, entro trenta giorni dalla propria nomina, richiede le desigrazioni alle amministrazioni interessate e provvede alla costituzione del comitato in presenza di almeno la meta' delle designazioni. 4. Il direttore trasmette al comitato, ogni tre mesi, una relazione sull'andamento delle attivita'. 5. Il comitato valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore il miglior raggiungimento degli obiettivi. 6. Il comitato esprime parere obbligatorio sul programma annuale di attivita' e sul bilancio dell'Agenzia. Copia del parere e' trasmessa alla giunta regionale unitamente agli atti relativi. 7. La presidenza del comitato e' assegnata ogni sei mesi, a rotazione, ad un rappresentante della provincia e della comunita' montana. 8. Le organizzazioni professionali di categoria a livello regionale e le centrali del movimento cooperativo a livello regionale partecipano, con un rappresentante ciascuna, alle sedute del comitato senza diritto di voto. 9. I membri del comitato non percepiscono alcuna indennita'. 10. Le modalita' di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento di amministrazione e contabilita'.