Art. 13 Personale dell'Agenzia 1. Al personale dell'ARTEA si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto del comparto enti locali-regioni. La dotazione organica e' adottata dal direttore nei limiti delle disponibilita' di bilancio ed e' soggetta all'approvazione della giunta regionale. 2. In sede di prima attuazione il personale e' costituito dal personale trasferito o comandato dalla Regione e dal personale statale trasferito ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 165/1999 comandato da altre amministrazioni statali o locali. 3. Il regolamento del personale adottato dal direttore, ai sensi del precedente art. 10, e' approvato dalla giunta regionale e garantisce all'attivita' dell'organismo pagatore la massima efficacia e trasparenza uniformandosi ai criteri generali stabiliti dal regolamento (CE) 1663/95, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti fra le diverse strutture organizzative dell'Agenzia nel rispetto delle indicazioni del punto 6 dell'allegato al regolamento. 4. Al fine di garantire la massima funzionalita' dell'Agenzia, il direttore e' autorizzato a stipulare contratti di lavoro subordinato nonche' di consulenza professionale nel rispetto delle modalita' definite dagli indirizzi regionali e delle disponibilita' degli stanziamenti del bilancio annuale. 5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva la prima dotazione organica, il regolamento del personale e gli indirizzi di cui al comma 4.