Art. 13
                       Personale dell'Agenzia
    1.  Al  personale  dell'ARTEA si applica lo stato giuridico ed il
trattamento economico del contratto del comparto enti locali-regioni.
La  dotazione  organica  e'  adottata  dal direttore nei limiti delle
disponibilita'  di  bilancio  ed  e'  soggetta all'approvazione della
giunta regionale.
    2.  In  sede  di  prima attuazione il personale e' costituito dal
personale  trasferito  o  comandato  dalla  Regione  e  dal personale
statale  trasferito  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4  del  decreto
legislativo  n. 165/1999 comandato da altre amministrazioni statali o
locali.
    3.  Il regolamento del personale adottato dal direttore, ai sensi
del  precedente  art. 10,  e'  approvato  dalla  giunta  regionale  e
garantisce all'attivita' dell'organismo pagatore la massima efficacia
e   trasparenza  uniformandosi  ai  criteri  generali  stabiliti  dal
regolamento   (CE)   1663/95,   con   particolare   riferimento  alla
ripartizione  dei  compiti  fra  le  diverse  strutture organizzative
dell'Agenzia nel rispetto delle indicazioni del punto 6 dell'allegato
al regolamento.
    4. Al fine di garantire la massima funzionalita' dell'Agenzia, il
direttore  e' autorizzato a stipulare contratti di lavoro subordinato
nonche'  di  consulenza  professionale  nel  rispetto delle modalita'
definite  dagli  indirizzi  regionali  e  delle  disponibilita' degli
stanziamenti del bilancio annuale.
    5.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
giunta  regionale approva la prima dotazione organica, il regolamento
del personale e gli indirizzi di cui al comma 4.