Art. 15.
               Bilancio, contabilita' e certificazione
    1.  L'esercizio  finanziario  dell'Agenzia inizia il 1o gennaio e
termina il 31 dicembre del medesimo anno.
    2. Il direttore dell'Agenzia adotta:
      a)  il  bilancio  preventivo  economico  entro  il  31  ottobre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
      b)  il  bilancio  di  esercizio  entro  il  30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
    3.  Tali  atti  sono  inviati,  entro  cinque  giorni  dalla loro
adozione,  alla  giunta  regionale che li approva, entro i successivi
trenta giorni.
    4.  Il  bilancio  preventivo economico e' adottato in confarmita'
allo  schema  approvato  dalla  giunta regionale e traduce in termini
economici,  patrimoniali  e  finanziari, le indicazioni del programma
annuale.
    5.  Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale,
del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si
applicano  gli  articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto
compatibili;  la struttura del bilancio di esercizio si conforma allo
schema  deliberato  dalla  giunta  regionale  che  comprende allegati
illustrativi   della   gestione   finanziaria  aggregati  secondo  le
disposizioni  sul  consolidamento  dei  conti  del  settore  pubblico
allargato.
    6.  L'Agenzia provvede all'acquisizione di forniture e servizi ed
alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
    7.  I conti annuali riferiti alla attivita' di organismo pagatore
per  le  spese  a carico del FEOGA garanzia sono certificati ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo n. 165/1999.