Art. 15. Bilancio, contabilita' e certificazione 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. 2. Il direttore dell'Agenzia adotta: a) il bilancio preventivo economico entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 3. Tali atti sono inviati, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla giunta regionale che li approva, entro i successivi trenta giorni. 4. Il bilancio preventivo economico e' adottato in confarmita' allo schema approvato dalla giunta regionale e traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari, le indicazioni del programma annuale. 5. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili; la struttura del bilancio di esercizio si conforma allo schema deliberato dalla giunta regionale che comprende allegati illustrativi della gestione finanziaria aggregati secondo le disposizioni sul consolidamento dei conti del settore pubblico allargato. 6. L'Agenzia provvede all'acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia. 7. I conti annuali riferiti alla attivita' di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA garanzia sono certificati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 165/1999.