Art. 16.
                 Gestione delle risorse finanziarie
    Le entrate dell'Agenzia sono determinate:
      a)  dalle somme di provenienza dall'U.E. per il finanziamento o
il  cofinanziamento  del funzionamento degli organismi pagatori e dai
rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
      b)  dalle  risorse  assegnate  ai sensi dell'art. 6 comma 4 del
decreto legislativo n. 165/1999;
      c) dagli stanziamenti determinati dal bilancio regionale;
      d)  dalle  risorse  assegnate  dalle province e dalle comunita'
montane  in  relazione alle competenze affidate ai sensi dell'art. 2,
comma 2.
    2.  Non  costituiscono entrate ai sensi delle lettere a), b) e c)
del  comma 1  le  assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello
Stato  o  della  UE  destinate  ad essere erogate a terzi a titolo di
aiuto,  relative a contributi previsti da regolarnenti comunitari. Le
somme per la gestione degli aiuti comunitari sono gestite su un conto
infruttifero  intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti comunitari"
da   tenersi   presso   la   propria  Tesoreria.  Tali  somme,  cosi'
identificate,  costituiscono  patrimonio distinto a tutti gli effetti
da quello dell'Agenzia.
    3.  L'Agenzia individua, mediante licitazione privata, alla quale
possono  partecipare  banche o raggruppamenti di banche appositamente
costituiti  ai  sensi  del  combinato  disposto degli articoli 11 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttiva
92/50/CEE  in  materia  di  appalti  di  servizi"  e  10  del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in
materia  di  appalti  pubblici  di  forniture,  in  attuazione  delle
direttive  77/62  (CEE)  e  88/295  (CEE)";  un istituto bancario per
l'attivita' di tesoreria relativa dei premi e contributi.
    4.  L'Agenzia  stipula  con  l'istituto  bancario, individuato ai
sensi  del  comma  3,  la  convenzione di cui all'art. 47 del decreto
legislativo  1o settembre  1993,  n.  385 "Testo unito delle leggi in
materia bancaria e creditizia".