Art. 16. Gestione delle risorse finanziarie Le entrate dell'Agenzia sono determinate: a) dalle somme di provenienza dall'U.E. per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori e dai rimborsi forfettari da parte del FEOGA; b) dalle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto legislativo n. 165/1999; c) dagli stanziamenti determinati dal bilancio regionale; d) dalle risorse assegnate dalle province e dalle comunita' montane in relazione alle competenze affidate ai sensi dell'art. 2, comma 2. 2. Non costituiscono entrate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato o della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolarnenti comunitari. Le somme per la gestione degli aiuti comunitari sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti comunitari" da tenersi presso la propria Tesoreria. Tali somme, cosi' identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia. 3. L'Agenzia individua, mediante licitazione privata, alla quale possono partecipare banche o raggruppamenti di banche appositamente costituiti ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di servizi" e 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62 (CEE) e 88/295 (CEE)"; un istituto bancario per l'attivita' di tesoreria relativa dei premi e contributi. 4. L'Agenzia stipula con l'istituto bancario, individuato ai sensi del comma 3, la convenzione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 "Testo unito delle leggi in materia bancaria e creditizia".