Art. 18.
                          Norma transitoria
    1.  In  attesa  del  riconoscimento  dell'organismo  pagatore, la
Regione individua L'ARTEA, tenuto conto di quanto disposto al punto 4
dell'allegato  al regolamento (CE) 1663/95, quale organismo regionale
di cui l'AGEA puo' avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 165/1999.