Art. 18. Norma transitoria 1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, la Regione individua L'ARTEA, tenuto conto di quanto disposto al punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA puo' avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 165/1999.