Art. 2.
                             Competenze
    1.  L'Agenzia  svolge  le  funzioni  di organismo pagatore per la
Regione  toscana  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 1663/95 della
Commissione,   del  7  luglio  1995,  che  "stabilisce  modalita'  di
applicazione  del  regolamento n. 729/70 (CEE) per quanto riguarda la
procedura  di  liquidazione  dei conti del FEOGA, sezione garanzia" e
del decreto legislativo n. 165/1999 relativamente alla gestione degli
aiuti  derivanti  dalla  politica agricola dell'Unione europea (UE) e
degli interventi sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal
FEOGA sezione garanzia.
    2.  All'Agenzia  possono  inoltre  essere  affidate dalla Regione
Toscana,  dalle  province  e  dalle  comunita'  montane le competenze
relative  all'erogazione  di  ulteriori  aiuti,  contributi  e  premi
previsti da disposizioni nazionali e regionali.