Art. 2. Competenze 1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione toscana ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che "stabilisce modalita' di applicazione del regolamento n. 729/70 (CEE) per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia" e del decreto legislativo n. 165/1999 relativamente alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola dell'Unione europea (UE) e degli interventi sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA sezione garanzia. 2. All'Agenzia possono inoltre essere affidate dalla Regione Toscana, dalle province e dalle comunita' montane le competenze relative all'erogazione di ulteriori aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni nazionali e regionali.