Art. 20. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1999 con la seguente variazione di bilancio disposta, per analogo importo, sugli stati di previsione della competenza e della cassa del bilancio di previsione 1999: spesa in diminuzione: cap. 50060 "Fondo globale per spese di investimento" L. 3.000.000.000; spesa di nuova istituzione: cap. 02280 "Spese per la costituzione dell'ARTEA" L. 3.000.000.000. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con la legge annuale di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 19 novembre 1999 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 12 ottobre 1999 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 12 novembre 1999.