Art. 20.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dalla applicazione della presente legge
si  fa  fronte per l'anno 1999 con la seguente variazione di bilancio
disposta,  per  analogo  importo,  sugli  stati  di  previsione della
competenza e della cassa del bilancio di previsione 1999:
      spesa  in  diminuzione:  cap. 50060 "Fondo globale per spese di
investimento"  L. 3.000.000.000;
      spesa   di   nuova   istituzione:  cap.  02280  "Spese  per  la
costituzione dell'ARTEA"  L. 3.000.000.000.
  Per  gli  esercizi  finanziari  successivi si provvede con la legge
annuale di bilancio.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
      Firenze, 19 novembre 1999
                              MARCUCCI
         (incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
12 ottobre  1999  ed  e' stata vistata dal Commissario del Governo il
12 novembre 1999.