Art. 4.
                          C o n t r o l l i
    1.  L'Agenzia  mette in atto le procedure idonee ad assicurare la
verifica  della  conformita'  delle domande alle condizioni richieste
per  la  concessione degli aiuti. Le suddette procedure sono eseguite
con  metodi  di  controllo  amministrativo  e a campione nel rispetto
delle normative comunitarie.
    2.  Il  controllo  amministrativo,  che  include  anche controlli
incrociati,   prevede   la   verifica   di  tutti  gli  elementi  che
giustificano  i  pagamenti  ai  soggetti  richiedenti. Esso si svolge
anche  attraverso  un  confronto  con  i dati del sistema informativo
regionale  avvalendosi  dei  servizi  forniti dall'AGEA e dal Sistema
informativo  agricolo  nazionale  (SIAN)  ai  sensi  dell'art. 15 del
decreto  legislativo 30 aprile 1998, n. 173, "Disposizioni in materia
di  contenimento  dei  costi  di  produzione  e  per il rafforzamento
strutturale  delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e
15 della legge 27 dicembre 1997 n. 449".
    3.  I  sistemi  informativi  sono  adeguatamente  protetti, anche
garantendo  il  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  alla legge 31
dicembre  1996,  n.  675  "Tutela  delle  persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
    4.  I  controlli  a  campione  riguardano tutte le domande per le
quali  sono  state  evidenziate  anomalie  rilevanti  nel  corso  del
controllo  di cui al comma 2, nonche' un campione dei beneficiari per
ciascuna  tipologia  di  aiuto  di entita' da determinare, sulla base
delle indicazioni dell'AGEA e della Commissione dell'UE.
    5.  L'Agenzia  verifica  periodicamente le procedure adottate dai
servizi  interni  e  dai  soggetti di cui all'art. 5, comma 3, per il
pagamento degli aiuti.
    6.  L'Agenzia  verifica  periodicamente le procedure adottate dai
soggetti  di  cui  all'art. 5,  commi 1 e 2, per lo svolgimento delle
attivita' loro affidate o attribuite.
    7.  L'Agenzia,  in caso di accertamento di irregolarita', applica
quanto  previsto  dalle  disposizioni comunitarie in materia; qualora
sia  stato percepito indebitamente un aiuto procede al recupero delle
somme  gia'  corrisposte,  secondo i criteri previsti dalla normativa
comunitaria.  L'Agenzia  applica  altresi' tutte le sanzioni previste
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.