Art. 4. C o n t r o l l i 1. L'Agenzia mette in atto le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformita' delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti. Le suddette procedure sono eseguite con metodi di controllo amministrativo e a campione nel rispetto delle normative comunitarie. 2. Il controllo amministrativo, che include anche controlli incrociati, prevede la verifica di tutti gli elementi che giustificano i pagamenti ai soggetti richiedenti. Esso si svolge anche attraverso un confronto con i dati del sistema informativo regionale avvalendosi dei servizi forniti dall'AGEA e dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997 n. 449". 3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". 4. I controlli a campione riguardano tutte le domande per le quali sono state evidenziate anomalie rilevanti nel corso del controllo di cui al comma 2, nonche' un campione dei beneficiari per ciascuna tipologia di aiuto di entita' da determinare, sulla base delle indicazioni dell'AGEA e della Commissione dell'UE. 5. L'Agenzia verifica periodicamente le procedure adottate dai servizi interni e dai soggetti di cui all'art. 5, comma 3, per il pagamento degli aiuti. 6. L'Agenzia verifica periodicamente le procedure adottate dai soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, per lo svolgimento delle attivita' loro affidate o attribuite. 7. L'Agenzia, in caso di accertamento di irregolarita', applica quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia; qualora sia stato percepito indebitamente un aiuto procede al recupero delle somme gia' corrisposte, secondo i criteri previsti dalla normativa comunitaria. L'Agenzia applica altresi' tutte le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.