Art. 5.
             Affidamento di servizi e delega di funzioni
    1.  L'Agenzia puo' affidare, nel rispetto dei vincoli posti dalla
normativa   comunitaria,   ai   centri   autorizzati   di  assistenza
procedimentale  (CAAP)  autorizzati  dalla  Regione Toscana, ai sensi
dell'art.  4  della  legge  regionale  9  febbraio  1998,  n.  11, lo
svolgimento   di   determinate   fasi  procedimentali  relative  alla
presentazione   delle   domande,   verifica   e  asseveramenti  della
correttezza  tecnica  e  formale  degli  atti  e della documentazione
presentata  dall'interessato.  A  tal fine l'Agenzia stipula apposite
convenzioni e mette a disposizione le informazioni utili a verificare
l'ammissibilita' delle domande al regime di aiuto.
    2.   L'Agenzia   stipula  convenzioni  con  le  associazioni  dei
produttori  riconosciute  e  operanti  nella  Regione  Toscana per lo
svolgimento delle attivita' attribuite alle associazioni stesse dalla
normativa   comunitaria,  a  tal  fine  mettendo  a  disposizione  le
informazioni necessarie.
    3.  La  funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'art. 3
ed  i relativi controlli di cui all'art. 4, per le tipologie di spesa
relative  al Programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano
contributi  per  investimenti,  puo' essere delegata, con regolamento
del  consiglio  regionale, alle province o comunita' montane titolari
di  funzioni  in  materia,  che  la  esercitano  nel  rispetto  delle
condizioni  previste  dal  punto 4  dell'allegato al regolamento (CE)
1663/95.  Per lo svolgimento delle funzioni suddette gli uffici delle
province   e  delle  comunita'  montane  sono  collegati  al  sistema
informativo  regionale  ed  al  SIAN di cui al decreto legislativo n.
173/1998.