Art. 5. Affidamento di servizi e delega di funzioni 1. L'Agenzia puo' affidare, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, ai centri autorizzati di assistenza procedimentale (CAAP) autorizzati dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11, lo svolgimento di determinate fasi procedimentali relative alla presentazione delle domande, verifica e asseveramenti della correttezza tecnica e formale degli atti e della documentazione presentata dall'interessato. A tal fine l'Agenzia stipula apposite convenzioni e mette a disposizione le informazioni utili a verificare l'ammissibilita' delle domande al regime di aiuto. 2. L'Agenzia stipula convenzioni con le associazioni dei produttori riconosciute e operanti nella Regione Toscana per lo svolgimento delle attivita' attribuite alle associazioni stesse dalla normativa comunitaria, a tal fine mettendo a disposizione le informazioni necessarie. 3. La funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'art. 3 ed i relativi controlli di cui all'art. 4, per le tipologie di spesa relative al Programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano contributi per investimenti, puo' essere delegata, con regolamento del consiglio regionale, alle province o comunita' montane titolari di funzioni in materia, che la esercitano nel rispetto delle condizioni previste dal punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) 1663/95. Per lo svolgimento delle funzioni suddette gli uffici delle province e delle comunita' montane sono collegati al sistema informativo regionale ed al SIAN di cui al decreto legislativo n. 173/1998.