Art. 6.
                      Criteri di funzionamento
    1.  La  giunta  regionale,  sentite  le  province  e le comunita'
montane  titolari  di  funzioni,  propone al consiglio regionale, per
l'approvazione,  nel  rispetto  delle previsioni del regolamento (CE)
1663/95, le modalita' ed i criteri per lo svolgimento delle attivita'
di  cui all'art. 3 nonche' le condizioni per l'affidamento di servizi
e la delega di funzioni di cui all'art. 5.