Art. 6. Criteri di funzionamento 1. La giunta regionale, sentite le province e le comunita' montane titolari di funzioni, propone al consiglio regionale, per l'approvazione, nel rispetto delle previsioni del regolamento (CE) 1663/95, le modalita' ed i criteri per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3 nonche' le condizioni per l'affidamento di servizi e la delega di funzioni di cui all'art. 5.