Art. 7. Competenze della Regione 1. Consiglio regionale: a) approva i criteri e le modalita' per l'esercizio delle attivita' dell'Agenzia e le condizioni per l'affidamento dei servizi e la delega di funzioni ai soggetti di cui all'art. 5 (art. 6); b) nomina il collegio dei revisori (art. 10). 2. La giunta regionale: a) relaziona annualmente al consiglio regionale sull'attivita' svolta e sull'andamento della gestione dell'Agenzia, (art. 3 comma 7); b) propone al consiglio le modalita' e i criteri per l'esercizio delle attivita' dell'Agenzia e le condizioni per l'affidamento dei servizi e la delega di funzioni ai soggetti di cui all'art. 5 (art. 6); c) nomina il direttore e provvede alla sua eventuale rimozione dall'incarico (art. 9, commi 1 e 4); d) stabilisce i contenuti del contratto di lavoro del direttore con l'Agenzia, (art. 9, comma 2); e) approva la dotazione organica dell'Agenzia e il regolamento del personale, (art. 13, commi 1 e 3); f) formula gli indirizzi al direttore circa la stipula dei contratti di lavoro subordinato o di consulenza professionale, (art. 13, comma 5); g) approva gli schemi a cui si conformano il bilancio preventivo economico ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia, (art. 15, commi 4 e 5); h) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia, (art. 15, comma 3); j) approva il regolamento di amministrazione e contabilita', (art. 17, comma 1).