Art. 7.
                      Competenze della Regione
    1. Consiglio regionale:
      a)  approva  i  criteri  e  le  modalita' per l'esercizio delle
attivita'  dell'Agenzia e le condizioni per l'affidamento dei servizi
e la delega di funzioni ai soggetti di cui all'art. 5 (art. 6);
      b) nomina il collegio dei revisori (art. 10).
    2. La giunta regionale:
      a)  relaziona annualmente al consiglio regionale sull'attivita'
svolta   e   sull'andamento  della  gestione  dell'Agenzia,  (art.  3
comma 7);
      b)   propone   al  consiglio  le  modalita'  e  i  criteri  per
l'esercizio   delle   attivita'  dell'Agenzia  e  le  condizioni  per
l'affidamento  dei servizi e la delega di funzioni ai soggetti di cui
all'art. 5 (art. 6);
      c)  nomina il direttore e provvede alla sua eventuale rimozione
dall'incarico (art. 9, commi 1 e 4);
      d) stabilisce i contenuti del contratto di lavoro del direttore
con l'Agenzia, (art. 9, comma 2);
      e)  approva la dotazione organica dell'Agenzia e il regolamento
del personale, (art. 13, commi 1 e 3);
      f)  formula  gli  indirizzi  al  direttore circa la stipula dei
contratti  di lavoro subordinato o di consulenza professionale, (art.
13, comma 5);
      g)   approva  gli  schemi  a  cui  si  conformano  il  bilancio
preventivo  economico  ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia, (art.
15, commi 4 e 5);
      h)  approva  il  bilancio  preventivo  economico ed il bilancio
d'esercizio dell'Agenzia, (art. 15, comma 3);
      j)  approva  il  regolamento di amministrazione e contabilita',
(art. 17, comma 1).