Art. 9.
                            Il direttore
    1.  Il direttore, e' nominato, entro sessanta giorni dall'entrata
in  vigore  della  presente legge, dalla giunta regionale, sentite le
province e le comunita' montane, previa procedura di avviso pubblico,
fra  soggetti  di  eta'  non  superiore  ai  sessantacinque anni, con
specifica e documentata competenza che abbiano ricoperto incarichi di
responsabilita'  amministrativa,  tecnica  o  gestionale in strutture
pubbliche o private di rilevanti dimensioni, per almeno cinque anni.
    2. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a
cinque  anni e rinnovabile, che disciplina il rapporto del direttore,
sono   stabiliti   con   deliberazione   della  giunta  regionale  il
trattamento  economico e' determinato con riferimento agli emolumenti
spettanti  ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di
posizione  e  di risultato. Gli oneri del contratto sono a carico del
bilancio dell'ente.
    3.  L'incarico  di  direttore  non  e'  compatibile  con  cariche
pubbliche   elettive,   nonche'   con  lo  svolgimento  di  attivita'
lavorativa  dipendente  ed e' subordinato, per i dipendenti pubblici,
al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
    4.  Il  contratto  e'  risolto  anticipatamente con deliberazione
della Giunta regionale; che provvede nello stesso tempo ad avviare le
procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi:
      a) sopravvenuta causa di incompatibilita';
      b) gravi violazioni di norme di legge:
      c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.