Art. 9. Il direttore 1. Il direttore, e' nominato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla giunta regionale, sentite le province e le comunita' montane, previa procedura di avviso pubblico, fra soggetti di eta' non superiore ai sessantacinque anni, con specifica e documentata competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilita' amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni, per almeno cinque anni. 2. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni e rinnovabile, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale il trattamento economico e' determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ente. 3. L'incarico di direttore non e' compatibile con cariche pubbliche elettive, nonche' con lo svolgimento di attivita' lavorativa dipendente ed e' subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. 4. Il contratto e' risolto anticipatamente con deliberazione della Giunta regionale; che provvede nello stesso tempo ad avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi: a) sopravvenuta causa di incompatibilita'; b) gravi violazioni di norme di legge: c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.