Art. 2. Definizione dell'attivita' di operatore straordinario del Giubileo 1. In aggiunta all'offerta turistica costituita dagli accompagnatori turistici abilitati ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80 "Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico ed interprete turistico" fino al 28 febbraio 2001 e comunque fino al definitivo riordino della materia nel testo unico delle leggi regionali sul turismo, l'attivita' di assistenza a gruppi di persone nella visita del territorio a scopo turistico e devozionale nell'ambito delle celebrazioni del Giubileo dell'anno 2000, puo' essere svolta dall'operatore straordinario del Giubileo, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche. 2. L'operatore straordinario del Giubileo cura esclusivamente l'attuazione dei programmi di viaggio organizzati da agenzie di viaggi, istituzioni e associazioni che operano a scopo religioso o sociale con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, assicurando i necessari servizi di assistenza per tutta la loro durata.