Art. 2.
 Definizione dell'attivita' di operatore straordinario del Giubileo
    1.   In   aggiunta   all'offerta   turistica   costituita   dagli
accompagnatori  turistici abilitati ai sensi della legge regionale 19
luglio  1995, n. 80 "Disciplina delle professioni di guida turistica,
accompagnatore turistico ed interprete turistico" fino al 28 febbraio
2001  e  comunque fino al definitivo riordino della materia nel testo
unico  delle leggi regionali sul turismo, l'attivita' di assistenza a
gruppi  di  persone  nella  visita del territorio a scopo turistico e
devozionale  nell'ambito  delle  celebrazioni  del Giubileo dell'anno
2000,  puo'  essere svolta dall'operatore straordinario del Giubileo,
al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
    2.  L'operatore  straordinario  del  Giubileo cura esclusivamente
l'attuazione  dei  programmi  di  viaggio  organizzati  da agenzie di
viaggi,  istituzioni  e  associazioni che operano a scopo religioso o
sociale   con  durata  limitata  nel  tempo  ed  a  circuito  chiuso,
assicurando  i  necessari  servizi  di  assistenza  per tutta la loro
durata.