Art. 3.
       Condizioni per l'esercizio dell'attivita' di operatore
                     straordinario del Giubileo
    1.   Per   l'esercizio  dell'attivita'  di  cui  all'art.  2,  e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti:
      a) maggiore eta';
      b) requisiti  soggettivi  di  cui  all'art.  11 del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
      c) possesso  di idoneita' professionale di guida turistica o di
interprete  turistico  conseguite  ai  sensi della legge regionale n.
80/1995, o di uno dei seguenti titoli di studio:
        1) diploma  di  istituto  tecnico o professionale a indirizzo
turistico;
        2) diploma di liceo linguistico;
        3) diploma   dell'istituto   superiore   per   interpreti   e
traduttori;
        4) diploma  universitario  in economia e gestione dei servizi
turistici;
        5) diploma di laurea in lingue;
        6) diploma di laurea in lettere;
        7) attestato  di qualifica di "accompagnatore turistico" o di
"operatore  turistico",  riconosciuto  ai  sensi  della  legislazione
regionale vigente.
    2.   Per  l'esercizio  dell'attivita'  di  cui  all'art.  2,  gli
interessati  presentano al comune di residenza una denuncia di inizio
di attivita', ai sensi degli art. 58 e seguenti della legge regionale
20 gennaio  1995,  n.  9  "Disposizioni  in  materia  di procedimento
amministrativo  e  di  accesso agli atti", attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti previsti dalla presente legge.
    3.  L'operatore straordinario del Giubileo deve, in ogni viaggio,
recare  con  se',  oltre  alla  copia  della  denuncia  di  inizio di
attivita'  da  cui  risulti la data della presentazione, un documento
sottoscritto dal soggetto committente indicante:
      a) denominazione,   sede   e   finalita'   dell'istituzione   o
associazione  ovvero  estremi  dell'autorizzazione  della  agenzia di
viaggio;
      b) programma  del  viaggio  indicante la data iniziale e finale
del  viaggio,  le  date  relative  al  percorso  da  effettuare  e le
localita' oggetto della visita.
    4.  Alle  attivita'  di  operatore  straordinario del Giubileo si
applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge regionale n.
80/1995,   con   riferimento   alla   professione  di  accompagnatore
turistico.