Art. 4.
       Divieti e sanzioni relativi all'attivita' di operatore
                     straordinario del Giubileo
    1.  Gli  operatori  straordinari  del Giubileo sono sottoposti ai
divieti  di  cui all'art. 20 della legge regionale n. 80/1995 ed alla
sanzione  di  cui  all'art. 22,  comma  6,  della  legge regionale n.
80/1995.
    2.  La mancata denuncia di inizio di attivita' di cui all'art. 3,
comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un
minimo  di  L.  1.000.000 (516,456 euro) a un massimo di L. 5.000.000
(2582,284 euro).
    3.  Il  mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 3,
comporta  l'applicazione  di una sanzione amministrativa da un minimo
di  L.  500.000 (258,228 euro) ad un massimo di L. 1.500.000 (774,685
euro).
    4.  Ai  soggetti organizzatori di cui all'art. 2, comma 2, che si
avvalgono, per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente
legge,  di  soggetti non qualificati come accompagnatori turistici ai
sensi di legge o come operatori straordinari del Giubileo, si applica
una  sanzione  amministrativa  da  un minimo di L. 1.000.000 (516,456
euro) ad un massimo di L. 5.000.000 (2582,284 euro).
    5. L'attivita' di vigilanza e controllo e' esercitata dal comune,
a   cui   spettano,   altresi',   l'accertamento   delle  violazioni,
l'irrogazione  delle  sanzioni,  nonche'  l'introito  delle  relative
somme.