Art. 4. Divieti e sanzioni relativi all'attivita' di operatore straordinario del Giubileo 1. Gli operatori straordinari del Giubileo sono sottoposti ai divieti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 80/1995 ed alla sanzione di cui all'art. 22, comma 6, della legge regionale n. 80/1995. 2. La mancata denuncia di inizio di attivita' di cui all'art. 3, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 (516,456 euro) a un massimo di L. 5.000.000 (2582,284 euro). 3. Il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 (258,228 euro) ad un massimo di L. 1.500.000 (774,685 euro). 4. Ai soggetti organizzatori di cui all'art. 2, comma 2, che si avvalgono, per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente legge, di soggetti non qualificati come accompagnatori turistici ai sensi di legge o come operatori straordinari del Giubileo, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 (516,456 euro) ad un massimo di L. 5.000.000 (2582,284 euro). 5. L'attivita' di vigilanza e controllo e' esercitata dal comune, a cui spettano, altresi', l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, nonche' l'introito delle relative somme.