Art. 5.
 Esercizio dell'attivita' di affitta camere nella propria residenza
    1.  Coloro  che  esercitano  non professionalmente l'attivita' di
affittacamere  di  cui  all'art. 10  della legge regionale 10 gennaio
1987,  n. 1 "Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere",
nella casa ove hanno la propria residenza, fino al 28 febbraio 2001 e
comunque  fino  al  definitivo riordino della materia nel testo unico
delle   leggi  regionali  sul  turismo,  sono  esonerati,  oltre  che
dall'iscrizione  nella sezione speciale per gli esercenti l'attivita'
ricettiva   del  registro  esercenti  il  commercio  (REC)  istituita
dall'art. 5  della  legge 17 maggio 1983, n. 217 "legge quadro per il
turismo  e  interventi  per  il  potenziamento  e  la  qualificazione
dell'offerta  turistica", dalla presentazione della comunicazione dei
prezzi   di   cui   alla  legge  regionale  22  gennaio  1997,  n.  7
"Semplificazione delle procedure in materia di pubblicita' dei prezzi
e  delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli
stabilimenti balneari".
    2. Chi intende esercitare l'attivita' di cui al comma 1, presenta
al  comune una denuncia di inizio di attivita' ai sensi degli art. 58
e  seguenti  della  legge regionale n. 9/1995, attestante l'esistenza
dei requisiti strutturali previsti dall'art. 11 della legge regionale
n.  1/1987 e dei requisiti soggettivi ai sensi degli articoli 11 e 92
del t.u.l.p.s. approvato con regio decreto n. 773/1931.
    3.  La  denuncia di inizio di attivita' deve inoltre indicare gli
elementi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 1/1987.
    4.  Nelle  strutture  nelle quali viene esercitata l'attivita' di
cui  al  comma  1,  deve  essere  esposta,  in modo ben visibile, una
tabella  riepilogativa  dei  prezzi che vengono praticati. E' vietato
praticare prezzi superiori a quelli esposti in tabella.
    5.   Le   eventuali   informazioni  sulle  caratteristiche  delle
strutture  e  sui prezzi pratica, diffuse con qualunque mezzo, devono
essere veritiere.
    6. I soggetti di cui al presente articolo sono altresi' tenuti al
rispetto  delle  disposizioni  di  pubblica  sicurezza  relativa alla
denuncia  dette  persone  alloggiate e delle vigenti norme in materia
igienico-sanitaria e fiscale.