Art. 5. Esercizio dell'attivita' di affitta camere nella propria residenza 1. Coloro che esercitano non professionalmente l'attivita' di affittacamere di cui all'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1 "Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere", nella casa ove hanno la propria residenza, fino al 28 febbraio 2001 e comunque fino al definitivo riordino della materia nel testo unico delle leggi regionali sul turismo, sono esonerati, oltre che dall'iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l'attivita' ricettiva del registro esercenti il commercio (REC) istituita dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui alla legge regionale 22 gennaio 1997, n. 7 "Semplificazione delle procedure in materia di pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari". 2. Chi intende esercitare l'attivita' di cui al comma 1, presenta al comune una denuncia di inizio di attivita' ai sensi degli art. 58 e seguenti della legge regionale n. 9/1995, attestante l'esistenza dei requisiti strutturali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 1/1987 e dei requisiti soggettivi ai sensi degli articoli 11 e 92 del t.u.l.p.s. approvato con regio decreto n. 773/1931. 3. La denuncia di inizio di attivita' deve inoltre indicare gli elementi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 1/1987. 4. Nelle strutture nelle quali viene esercitata l'attivita' di cui al comma 1, deve essere esposta, in modo ben visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi che vengono praticati. E' vietato praticare prezzi superiori a quelli esposti in tabella. 5. Le eventuali informazioni sulle caratteristiche delle strutture e sui prezzi pratica, diffuse con qualunque mezzo, devono essere veritiere. 6. I soggetti di cui al presente articolo sono altresi' tenuti al rispetto delle disposizioni di pubblica sicurezza relativa alla denuncia dette persone alloggiate e delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e fiscale.