Art. 6.
       Sanzioni relative all'attivita' di affittacamere nella
                          propria residenza
    1.  La mancata denuncia di inizio di attivita' di cui all'art. 5,
comma  2, ovvero il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
comma 2 e 3, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa
da  un  minimo  di  L.  2.000.000  (1032,913 euro) a un massimo di L.
6.000.000 (3098,741 euro).
    2. L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti in tabella
comporta  l'applicazione  di una sanzione amministrativa da un minimo
di L. 1.000.000 (516,456 euro) a un massimo di L. 6.000.000 (3098,741
euro).
    3.  La  mancata  esposizione,  in  modo  visibile,  della tabella
comporta  l'applicazione  di una sanzione amministrativa da un minimo
di  L.  300.000 (154,937 euro) ad un massimo di L. 1.800.000 (929,622
euro).
    4.  Il  mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 5,
comporta  l'applicazione  di una sanzione amministrativa da un minimo
di  L. 600.000 (309,874 euro) ad un massimo di L. 3.600.000 (1859,244
euro).
    5.  L'attivita'  di vigilanza e controllo, compresa l'irrogazione
delle  sanzioni  e l'introito delle relative somme, e' esercitata dal
comune.