Art. 6. Sanzioni relative all'attivita' di affittacamere nella propria residenza 1. La mancata denuncia di inizio di attivita' di cui all'art. 5, comma 2, ovvero il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 e 3, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 (1032,913 euro) a un massimo di L. 6.000.000 (3098,741 euro). 2. L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti in tabella comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 (516,456 euro) a un massimo di L. 6.000.000 (3098,741 euro). 3. La mancata esposizione, in modo visibile, della tabella comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 300.000 (154,937 euro) ad un massimo di L. 1.800.000 (929,622 euro). 4. Il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 600.000 (309,874 euro) ad un massimo di L. 3.600.000 (1859,244 euro). 5. L'attivita' di vigilanza e controllo, compresa l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle relative somme, e' esercitata dal comune.