Art. 7.
       Disposizioni transitorie in materia di guide turistiche
    1. In deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale
n.  80/1995 e fino al 28 febbraio 2001, le province possono, ciascuna
per  il  proprio  ambito  di  competenza,  indire  prove  d'esame per
l'accertamento  della  idoneita'  all'esercizio  della professione di
guida turistica.
    2.  Per  l'espletamento delle prove d'esame di cui al comma 1, le
province  applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 14 e 17 della legge regionale n. 80/1995.
    3. La giunta regionale provvede al rilascio dell'attestato di cui
all'art.  14,  comma  6, della legge regionale n. 80/1995, sulla base
delle comunicazioni effettuate dalle provincie.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
                              MARCUCCI
            (incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 95)
      Firenze, 9 dicembre 1999
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
9 novembre  1999  e'  stata  vistata  dal  Commissario del Governo il
3 dicembre 1999.