Art. 7. Disposizioni transitorie in materia di guide turistiche 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 80/1995 e fino al 28 febbraio 2001, le province possono, ciascuna per il proprio ambito di competenza, indire prove d'esame per l'accertamento della idoneita' all'esercizio della professione di guida turistica. 2. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al comma 1, le province applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 14 e 17 della legge regionale n. 80/1995. 3. La giunta regionale provvede al rilascio dell'attestato di cui all'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 80/1995, sulla base delle comunicazioni effettuate dalle provincie. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 95) Firenze, 9 dicembre 1999 La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 9 novembre 1999 e' stata vistata dal Commissario del Governo il 3 dicembre 1999.