Art. 10. Modifiche all'art. 21 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 1. Il comma 6 dell'art. 21 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente: "6. Il commercio dei funghi epigei spontanei puo' effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest'ultima ipotesi la forma itinerante".