Art. 10.
  Modifiche all'art. 21 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
    1. Il  comma  6 dell'art. 21 della legge regionale 22 marzo 1999,
n. 16 e' sostituito dal seguente:
    "6.  Il commercio dei funghi epigei spontanei puo' effettuarsi su
aree   private  in  sede  fissa  o  su  aree  pubbliche,  esclusa  in
quest'ultima ipotesi la forma itinerante".