Art. 12.
  Modifiche all'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
    1. Il  comma  4 dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999,
n. 16 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Il  comune  provvede  alla  vendita,  nel rispetto di quanto
disposto  all'art. 21, di quanto sequestrato - a meno che non ritenga
di  procedere  alla  sua  distruzione,  se  il bene sequestrato e' di
scarso valore economico, e procedendo senz'altro alla sua distruzione
se  il  suddetto bene non e', per qualsiasi motivo, commerciabile - e
dispone  l'accantonamento della somma in attesa della conclusione del
procedimento sanzionatorio".
    2. Dopo  il  comma  4 dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo
1999, n. 16 e' inserito il seguente:
    "4-bis.  Qualora  sia  accertato in via definitiva che l'illecito
non   sussiste   -   o   comunque   nelle   ipotesi  di  accoglimento
dell'opposizione    o    di   cessazione   dell'efficacia   di   cui,
rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'art. 19 della legge n. 689/1981,
la  somma  e'  messa a disposizione della persona nei confronti della
quale  e' stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di
custodia e conservazione".
    3.  Dopo  il  comma  4-bis  dell'art. 24 della legge regionale 22
marzo 1999, n. 16 e' inserito il seguente:
    4-ter.  Qualora  sia  accertato  in via definitiva che l'illecito
sussiste la somma e' introitata dal comune ai sensi del comma 1".
    4.  Il  comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999,
n. 16 e' abrogato.