Art. 12. Modifiche all'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente: "4. Il comune provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all'art. 21, di quanto sequestrato - a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato e' di scarso valore economico, e procedendo senz'altro alla sua distruzione se il suddetto bene non e', per qualsiasi motivo, commerciabile - e dispone l'accantonamento della somma in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio". 2. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' inserito il seguente: "4-bis. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito non sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell'opposizione o di cessazione dell'efficacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'art. 19 della legge n. 689/1981, la somma e' messa a disposizione della persona nei confronti della quale e' stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione". 3. Dopo il comma 4-bis dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' inserito il seguente: 4-ter. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito sussiste la somma e' introitata dal comune ai sensi del comma 1". 4. Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' abrogato.