Art. 13.
  Modifiche all'art. 25 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
    1.  L'art.  25  della  legge  regionale  22  marzo 1999, n. 16 e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  25 (Sanzioni amministrative). - 1. Per la violazione delle
disposizioni di cui al titolo II della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni:
      a) da  L. 30.000, pari ad euro 15,49, a L. 180.000, pari a euro
92,96, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza
l'autorizzazione  di cui all'art. 2 ovvero con autorizzazione scaduta
ovvero  non  avendo riportato la data sull'autorizzazione turistica e
per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'art. 11 e all'art.
12 senza averne titolo;
      b) da  L.  5.000,  pari  a  euro 2,58, a L. 30.000, pari a euro
15,49, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza
avere    con    se'    un    documento   di   riconoscimento,   copia
dell'autorizzazione   a  fini  scientifici  ovvero  la  ricevuta  del
versamento  degli  importi di cui all'articolo 8 lettere a), b) e c),
nonche'  i  documenti  richiesti  ai soggetti di cui all'art. 2 comma
1-bis  lettera  c),  purche'  tale documentazione venga esibita entro
dieci  giorni  dalla  contestazione  all'ufficio da cui dipendono gli
agenti che hanno effettuato l'accertamento;
      c) da  L.  20.000, pari a euro 10,33, a L. 120.000, pari a euro
61,97 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;
      d) da  L.  50.000  pari ad euro 25,82 a L. 300.000, pari a euro
154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi
1 e 2;
      e) da  L.  5.000,  pari  a  euro  2,58 a L. 30.000, pari a euro
15,49,  per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma
3;
      f) da  L.  5.000,  pari  a  euro 2,58, a L. 30.000, pari a euro
15,49,  per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di
ovolo   chiuso,   di   Hygrophorus   marzuolus   o  Calocybe  gambosa
(=Tricholoma  georgii) con diametro del cappello inferiore a cm 2, di
funghi  del  gruppo  Boletus  con un cappello di diametro inferiore a
cm 4,  e  comunque  con  un  importo  massimo  di  L.  100.000 pari a
euro 51,64;
      g) da  L.  5.000,  pari  a  euro 2,58, a L. 30.000, pari a euro
15,49,  per  la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 3;
      h) da  L.  50.000, pari ad euro 25,82, a L. 300.000 pari a euro
154,93, per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'art. 13,
comma  4,  salvo  sanzioni  piu' severe eventualmente stabilite dagli
organi di gestione;
      i) da  L.  5.000,  pari  a  euro 2,58, a L. 30.000, pari a euro
15,49,  per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'art. 13,
commi 5 e 6;
      l) da  L. 50.000, pari ad euro 25,82, a L. 300.000, pari a euro
154,93,  per  la  violazione  delle  disposizioni di cui all'art. 13,
comma 7;
      m) da  L.  15.000,  pari  a euro 7,75, a L. 90.000, pari a euro
46,48 per la violazione dei divieti temporanei di cui all'art. 14;
      n) da  L.  500.000,  pari  a euro 258,22 a L. 3.000.000, pari a
euro 1549,37 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini
economici   o  di  raccolta  a  pagamento,  in  assenza  di  regolare
autorizzazione   e/o  per  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni
contenute nei regolamenti di gestione.
    2. Per  la  violazione  delle  disposizioni  di cui al titolo III
della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
      a) da  L.  250.000,  pari a euro 129,11, a L. 1.500.000, pari a
euro  774,68  per  la  violazione  delle  norme di cui all'art. 18, e
all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
      b) da  L. 100.000, pari a euro 52,64, a L. 600.000, pari a euro
309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma
6;
      c) da  L.  250.000,  pari a euro 129,11, a L. 1.500.000, pari a
euro 774,68 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 22".