Art. 13. Modifiche all'art. 25 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 1. L'art. 25 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Sanzioni amministrative). - 1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II della presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) da L. 30.000, pari ad euro 15,49, a L. 180.000, pari a euro 92,96, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'art. 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull'autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'art. 11 e all'art. 12 senza averne titolo; b) da L. 5.000, pari a euro 2,58, a L. 30.000, pari a euro 15,49, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con se' un documento di riconoscimento, copia dell'autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all'articolo 8 lettere a), b) e c), nonche' i documenti richiesti ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1-bis lettera c), purche' tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento; c) da L. 20.000, pari a euro 10,33, a L. 120.000, pari a euro 61,97 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti; d) da L. 50.000 pari ad euro 25,82 a L. 300.000, pari a euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; e) da L. 5.000, pari a euro 2,58 a L. 30.000, pari a euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 3; f) da L. 5.000, pari a euro 2,58, a L. 30.000, pari a euro 15,49, per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) con diametro del cappello inferiore a cm 2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e comunque con un importo massimo di L. 100.000 pari a euro 51,64; g) da L. 5.000, pari a euro 2,58, a L. 30.000, pari a euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3; h) da L. 50.000, pari ad euro 25,82, a L. 300.000 pari a euro 154,93, per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'art. 13, comma 4, salvo sanzioni piu' severe eventualmente stabilite dagli organi di gestione; i) da L. 5.000, pari a euro 2,58, a L. 30.000, pari a euro 15,49, per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'art. 13, commi 5 e 6; l) da L. 50.000, pari ad euro 25,82, a L. 300.000, pari a euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 7; m) da L. 15.000, pari a euro 7,75, a L. 90.000, pari a euro 46,48 per la violazione dei divieti temporanei di cui all'art. 14; n) da L. 500.000, pari a euro 258,22 a L. 3.000.000, pari a euro 1549,37 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e/o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione. 2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) da L. 250.000, pari a euro 129,11, a L. 1.500.000, pari a euro 774,68 per la violazione delle norme di cui all'art. 18, e all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5; b) da L. 100.000, pari a euro 52,64, a L. 600.000, pari a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 6; c) da L. 250.000, pari a euro 129,11, a L. 1.500.000, pari a euro 774,68 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 22".