Art. 14 Norma transitoria l. I titolari di autorizzazione personale triennale, rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16, possono, qualora intendano limitare la raccolta dei funghi al solo territorio del comune di residenza, richiedere il rimborso della somma relativa alle annualita' residue di validita' dell'autorizzazione, riconsegnandola al comune che l'ha rilasciata. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 22 dicembre 1999 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 23 novembre 1999 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1999.