Art. 14
                          Norma transitoria
    l.  I  titolari di autorizzazione personale triennale, rilasciata
dopo  l'entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16,
possono,  qualora  intendano  limitare la raccolta dei funghi al solo
territorio  del  comune  di  residenza,  richiedere il rimborso della
somma    relativa    alle    annualita'    residue    di    validita'
dell'autorizzazione, riconsegnandola al comune che l'ha rilasciata.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 22 dicembre 1999
                                CHITI
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
23 novembre  1999  ed e' stata vistata dal commissario del Governo il
17 dicembre 1999.