Art. 2.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale 22 marzo 1999,n. 16     1.
L'art. 4 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  4 (Limiti di raccolta per i residenti). - 1. Nei territori
classificati  montani,  fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11,
e' consentita ai residenti la raccolta di funghi epigei spontanei per
una quantita' giornaliera di sei chilogrammi.
    2.  Nel  territorio  di  tutti gli altri comuni, e' consentita ai
residenti  la  raccolta  per una quantita' massima giornaliera di tre
chilogrammi".