Art. 2. Modifiche all'art. 4 della legge regionale 22 marzo 1999,n. 16 1. L'art. 4 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Limiti di raccolta per i residenti). - 1. Nei territori classificati montani, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, e' consentita ai residenti la raccolta di funghi epigei spontanei per una quantita' giornaliera di sei chilogrammi. 2. Nel territorio di tutti gli altri comuni, e' consentita ai residenti la raccolta per una quantita' massima giornaliera di tre chilogrammi".