Art. 3.
   Modifiche all'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
    1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1999, n.
16 e' sostituito dal seguente:
    "1.  L'autorizzazione  personale  e'  rilasciata  dal  comune  ai
residenti che hanno compiuto quattordici anni".
    2. Dopo  il  comma  1  dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo
1999, n. 16 e' inserito il seguente:
    "1-bis.  I  minori  di  anni  quattordici  possono  effettuare la
raccolta  solo  se  accompagnati  da  persona maggiorenne  munita  di
autorizzazione.  I  funghi  raccolti  dai  minori di anni quattordici
concorrono   a   formare  il  quantitativo  giornaliero  di  raccolta
consentito al titolare dell'autorizzazione".
    3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1999, n.
16 e' sostituito dal seguente:
    "2.  L'autorizzazione  personale  e' valida per un periodo di sei
mesi,  un  anno  o  tre  anni  dalla  data  del rilascio, su tutto il
territorio regionale".