Art. 3. Modifiche all'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente: "1. L'autorizzazione personale e' rilasciata dal comune ai residenti che hanno compiuto quattordici anni". 2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' inserito il seguente: "1-bis. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione". 3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione personale e' valida per un periodo di sei mesi, un anno o tre anni dalla data del rilascio, su tutto il territorio regionale".