Art. 4. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n. l6 e' sostituito dal seguente: "1. L'autorizzazione turistica e' rilasciata dal comune e da soggetti diversi individuati dal comune stesso, a chi ha compiuto quattordici anni". 2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' inserito il seguente: "1-bis. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione". 3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n. l6 e' sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione turistica e' valida, limitatamente al territorio del comune di rilascio e a quello dei comuni confinanti, per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l'anno solare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono annotate sulla ricevuta del versamento degli importi di cui all'art. 8, da parte del titolare, prima dell'inizio della raccolta".