Art. 4.
 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
    1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n.
l6 e' sostituito dal seguente:
    "1. L'autorizzazione  turistica  e'  rilasciata  dal  comune e da
soggetti  diversi  individuati  dal  comune stesso, a chi ha compiuto
quattordici anni".
    2. Dopo  il  comma  1  dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo
1999, n. 16 e' inserito il seguente:
    "1-bis.  I  minori  di  anni  quattordici  possono  effettuare la
raccolta  solo  se  accompagnati  da  persona maggiorenne  munita  di
autorizzazione.  I  funghi  raccolti  dai  minori di anni quattordici
concorrono   a   formare  il  quantitativo  giornaliero  di  raccolta
consentito al titolare dell'autorizzazione".
    3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1999, n.
l6 e' sostituito dal seguente:
    "2. L'autorizzazione   turistica   e'  valida,  limitatamente  al
territorio  del  comune di rilascio e a quello dei comuni confinanti,
per  un  giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a
scelta  del  titolare  entro  l'anno  solare di rilascio. Le date dei
giorni  prescelti  sono  annotate sulla ricevuta del versamento degli
importi  di  cui all'art. 8, da parte del titolare, prima dell'inizio
della raccolta".