Art. 5. Modifiche all'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente: "1. L'importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fini scientifici che sono gratuite, e' determinato in: a) L. 25.000, pari a euro 12,91, per le autorizzazioni personali semestrali; b) L. 50.000, pari a euro 25,82, per le autorizzazioni personali annuali; c) L. 120.000, pari a euro 6l,97, per le autorizzazioni personali triennali; d) L. 7.000, pari a euro 3,62, per le autorizzazioni turistiche giornaliere; e) L. 25.000, pari a euro 12,91, per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere". Dopo il comma 2, dell'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Gli importi delle autorizzazioni, sia personali che turistiche, sono ridotti del cinquanta per cento per i minori che hanno compiuto i quattordici anni in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'art. 17".