Art. 5.
   Modifiche all'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
    1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n.
16 e' sostituito dal seguente:
    "1. L'importo  delle  autorizzazioni  per  la raccolta dei funghi
epigei  spontanei,  ad  eccezione  di quelle per fini scientifici che
sono gratuite, e' determinato in:
      a) L.   25.000,  pari  a  euro  12,91,  per  le  autorizzazioni
personali semestrali;
      b) L.   50.000,  pari  a  euro  25,82,  per  le  autorizzazioni
personali annuali;
      c) L.  120.000,  pari  a  euro  6l,97,  per  le  autorizzazioni
personali triennali;
      d) L. 7.000, pari a euro 3,62, per le autorizzazioni turistiche
giornaliere;
      e) L.   25.000,  pari  a  euro  12,91,  per  le  autorizzazioni
turistiche plurigiornaliere".
    Dopo il comma 2, dell'art. 8 della legge regionale 22 marzo 1999,
n. 16 e' aggiunto il seguente:
    "2-bis.  Gli  importi  delle  autorizzazioni,  sia  personali che
turistiche,  sono  ridotti  del  cinquanta per cento per i minori che
hanno  compiuto  i  quattordici  anni  in  possesso dell'attestato di
frequenza ai corsi di cui all'art. 17".