Art. 6. Modifiche all'art. 11 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le province o le comunita' montane provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta di autorizzazione alla costituzione di aree riservate alla raccolta a fini economici".