Art. 6.
  Modifiche all'art. 11 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
    1. Dopo  il  comma  2 dell'art. 11 della legge regionale 22 marzo
1999, n. 16 e' aggiunto il seguente:
    "2-bis.  Le  province  o  le  comunita' montane provvedono, entro
sessanta  giorni, sulla richiesta di autorizzazione alla costituzione
di aree riservate alla raccolta a fini economici".