Art. 7. Modifiche all'art. 12 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le comunita' montane ed i comuni delegati alla gestione del patrimonio agricolo-forestale della regione provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta in concessione di cui al comma 1".