Art. 7.
  Modifiche all'art. 12 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
    1. Dopo  il  comma  1 dell'art. 12 della legge regionale 22 marzo
1999, n. 16 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  Le  comunita' montane ed i comuni delegati alla gestione
del  patrimonio  agricolo-forestale  della  regione provvedono, entro
sessanta giorni, sulla richiesta in concessione di cui al comma 1".