Art. 8.
  Modifiche all'art. 13 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
    1. Il  comma  1 dell'art. 13 della legge regionale 22 marzo 1999,
n. 16 e' sostituito dal seguente:
    "1. Fatto  salvo  il caso di esemplari concresciuti in cui almeno
un  individuo supera le dimensioni minime sottoindicate e' vietata la
raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di
esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:
      a) cm 4 per il gruppo Boletus;
      b) cm  2  per  l'Hygrophorus  marzuolus  (dormiente)  e  per la
Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) (prugnolo)".