Art. 8. Modifiche all'art. 13 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate e' vietata la raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a: a) cm 4 per il gruppo Boletus; b) cm 2 per l'Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) (prugnolo)".