Art. 9.
  Modifiche all'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
    1. Dopo  il  comma  2 dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo
1999, n. 16 e' aggiunto il seguente:
    "2-bis.  Le  province,  le  comunita' montane ed i comuni, con la
collaborazione  degli  ispettorati  micologici  e  delle associazioni
micologiche,  possono organizzare corsi di informazione ed educazione
dei  raccoglitori.  Ai  partecipanti viene rilasciato un attestato di
frequenza".