Art. 9. Modifiche all'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le province, le comunita' montane ed i comuni, con la collaborazione degli ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza".