Art. 10.
                Verifiche e modelli di certificazione
    1.  La  valutazione  del  sistema  scolastico  ha  come  scopo la
verifica   dell'efficacia  e  dell'efficienza  del  sistema  nel  suo
complesso  e  nelle  sue  articolazioni,  l'esame degli effetti delle
politiche  scolastiche  e delle iniziative legislative a favore della
scuola  nonche' dell'idoneita' dei programmi, delle sperimentazioni e
delle   altre   iniziative  progettuali  al  fine  del  miglioramento
dell'offerta.  Essa  si  realizza  nelle forme dell'autovalutazione e
della  valutazione. La valutazione complessiva del sistema scolastico
viene  effettuata  dal  comitato  provinciale di valutazione ai sensi
della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29.
    2.   Per  la  verifica  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di
apprendimento  e  degli standard di qualita' del servizio, in armonia
con  quanto  previsto dai curricoli definiti ai sensi dell'art. 8, la
giunta provinciale fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche
e  si  avvale  del  comitato  provinciale  di valutazione del sistema
scolastico  di  cui  alla  legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e
dell'Iprase.
    3.  Le rilevazioni di cui al comma 2 sono finalizzate a sostenere
le  scuole  per  l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso
l'attivazione  di iniziative provinciali di perequazione, promozione,
supporto e monitoraggio.
    4.  Le  scuole  valutano  periodicamente  il raggiungimento degli
obiettivi   del   progetto   di  istituto,  anche  avvalendosi  degli
indicatori  forniti  dal  comitato  provinciale  di  valutazione  del
sistema  scolastico. I risultati dell'autovalutazione saranno posti a
confronto  con le rilevazioni di cui al comma 2. Essi sono inviati al
comitato e alla sovrintendenza scolastica provinciale.
    5.  Con  deliberazione  della  giunta provinciale sono adottati i
nuovi  modelli  per  le  certificazioni, le quali, per esplicitare la
diversificazione  dell'offerta  formativa, indicano le conoscenze, le
competenze,   le   capacita'   acquisite   e   i   crediti  formativi
riconoscibili,  compresi  quelli  relativi  alle  discipline  e  alle
attivita'   realizzate   nell'ambito   dell'ampliamento  dell'offerta
formativa   o   liberamente   scelte   dagli   alunni  e  debitamente
certificate.