Art. 11.
               Iniziative finalizzate all'innovazione
    1.  Al  fine  dell'attivazione  e  del riconoscimento di progetti
delle   singole   istituzioni   scolastiche   concernenti  iniziative
innovative  degli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi
dell'art.  8,  nonche'  di  progetti  volti  ad  esplorare  possibili
innovazioni   riguardanti   gli  ordinamenti  degli  studi,  la  loro
articolazione  e  durata,  l'integrazione  dei  sistemi  formativi, i
processi  di  continuita' e orientamento si applicano le disposizioni
di  cui  all'art.  9  del  decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 405.
    2.  I  progetti  devono  avere  una  durata  predefinita e devono
indicare  con  chiarezza  gli obiettivi; quelli attuati devono essere
sottoposti  a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono
essere  definiti  nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti
degli studi, con le procedure di cui all'art. 8. Possono anche essere
riconosciute   istituzioni  scolastiche  che  si  caratterizzano  per
l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
    3.  La  giunta  provinciale  definisce  modalita'  e  termini per
l'applicazione del presente articolo.