Art. 11. Iniziative finalizzate all'innovazione 1. Al fine dell'attivazione e del riconoscimento di progetti delle singole istituzioni scolastiche concernenti iniziative innovative degli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'art. 8, nonche' di progetti volti ad esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione dei sistemi formativi, i processi di continuita' e orientamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. 2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'art. 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione. 3. La giunta provinciale definisce modalita' e termini per l'applicazione del presente articolo.