Art. 12.
                   Sperimentazione dell'autonomia
    1.  Fino  alla  data  di  cui all'art. 1, comma 2, le istituzioni
scolastiche  esercitano  l'autonomia  nei  limiti della deliberazione
della  giunta  provinciale  di data 13 novembre 1998, n. 12669, i cui
contenuti  possono  essere  progressivamente  modificati  ed ampliati
dalla giunta stessa.
    2.  Fino  a  quando  non  entreranno  in vigore i nuovi curricoli
previsti  dall'art.  8  le istituzioni scolastiche possono realizzare
compensazioni fra le discipline e le attivita' previste dagli attuali
programmi  entro  il  limite  previsto  dallo Stato per le scuole del
restante territorio nazionale.
    3.  Nella  scuola elementare l'orario settimanale, fatta salva la
flessibilita'  su  base  annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve
rispettare  le  disposizioni  di cui alla legge provinciale 14 luglio
1997,  n.  11  e  per  le  scuole  delle  localita'  ladine  anche le
disposizioni previste dalla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.
    4.  I  docenti sono tenuti al rispetto dell'orario complessivo di
lavoro stabilito dal relativo contratto, da completarsi comunque, nel
caso  di  riduzione  dell'unita' oraria della lezione al di sotto dei
sessanta minuti.