Art. 12. Sperimentazione dell'autonomia 1. Fino alla data di cui all'art. 1, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia nei limiti della deliberazione della giunta provinciale di data 13 novembre 1998, n. 12669, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dalla giunta stessa. 2. Fino a quando non entreranno in vigore i nuovi curricoli previsti dall'art. 8 le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attivita' previste dagli attuali programmi entro il limite previsto dallo Stato per le scuole del restante territorio nazionale. 3. Nella scuola elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilita' su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare le disposizioni di cui alla legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 e per le scuole delle localita' ladine anche le disposizioni previste dalla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4. 4. I docenti sono tenuti al rispetto dell'orario complessivo di lavoro stabilito dal relativo contratto, da completarsi comunque, nel caso di riduzione dell'unita' oraria della lezione al di sotto dei sessanta minuti.